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IL CONFINE TRA MASCALCIA E ATTO VETERINARIO

IL CONFINE TRA MASCALCIA E ATTO VETERINARIO
La Fnovi ha diffuso una nota sulla pratica della mascalcia. Il parere riguarda i confini dell'attività del maniscalco e le situazioni in cui gli interventi sulla morfologia degli zoccoli assumono carattere medico-chirurgico.

Sulla pratica della mascalcia in relazione all'atto medico veterinario, il Presidente della Fnovi ha diffuso una circolare a tutti gli Ordini provinciali, pubblicata sul portale fnovi.it.

La mascalcia è svolta principalmente per mitigare gli effetti negativi della stabulazione sulla morfologia degli zoccoli oltre che al fine, non esclusivo, di prevenire alcune malattie del piede o di correggerne gli effetti.

"Questi effetti - è scritto nella nota- spesso si manifestano come alterazioni della forma dell'unghione la cui correzione è compito della mascalcia più che della medicina veterinaria". "Il confine più chiaro fra ciò che è mascalcia e ciò che è chirurgia, e quindi compito del medico veterinario"- precisa la nota- , è rappresentato dalla presenza di vasi sanguigni nei tessuti oggetto dell'azione di taglio; l'effettuazione di manualità e procedure che comportino azioni aggressive sui tessuti interni del piede, e che pertanto abbiano come conseguenza emorragie del pododerma o dei tessuti profondi, è attività chirurgica e come tale deve essere effettuata da un medico veterinario abilitato ed iscritto all'Ordine. Il trattamento aggressivo di lesioni del pododerma, e dei difetti cornei che ne derivano, se la procedura non è correttamente eseguita, comporta molto spesso gravi complicazioni (artriti, tenosinoviti, osteomieliti)".

"Un caso a parte - prosegue la circolare- è quello rappresentato dalle lesioni causate dalla dermatite digitale che molto spesso sanguinano alla semplice pulizia con garza o cotone. Si tratta di emorragie capillari in realtà già in atto e che vengono "riattivate" dalle operazioni di pulizia. La medicazione di queste ferite, solitamente molto superficiali (istologicamente confinate agli strati più superficiali del derma), dovrebbe essere considerata alla stregua di una abrasione cutanea, solitamente trattata dall'allevatore senza che ciò dia luogo a problemi, con l'applicazione di prodotti antibiotici spray prescritti dal veterinario curante. Allo stesso modo è accettabile che il maniscalco possa occuparsi della semplice correzione della forma degli unghioni (compresa l'applicazione di suole ortopediche) per correggerne gli effetti dovuti alla stabulazione".

La mascalcia (equina e bovina) trova l'unico riferimento normativo in un Regio Decreto 25 novembre 1937, n. 2653. Per esercitare l'attività di maniscalco basta essere iscritti alla Camera di Commercio e nell'apposito registro degli esercenti che una volta era tenuto presso il Veterinario Provinciale e oggi dovrebbe essere presso le ASL, cosa questa raramente riscontrabile. Per l'esercizio di questa pratica non è richiesto il possesso di un titolo di qualificazione professionale.

Novità in proposito potrebbero arrivare dal Ddl sulla tutela del cavallo annunciato dal Sottosegretario Martini e che, secondo le anticipazioni del ministero, potrebbe contenere la previsione di una regolamentazione per i tecnici del settore, inclusi i maniscalchi.