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TARIFFE, ANTITRUST: IL CODICE CIVILE NON FA TESTO

TARIFFE, ANTITRUST: IL CODICE CIVILE NON FA TESTO
Per "possibili restrizioni alla concorrenza derivanti dal codice deontologico", l'Antitrust ha avviato due istruttorie nei confronti dell'Ordine dei geologi e dell'Ordine degli psicologi. Per l'Agcm le tariffe minime professionali non trovano fondamento nemmeno nel Codice Civile.

Le tariffe minime professionali stabilite dall'Ordine professionale e sottoposte a vincolo deontologico violano il diritto antitrust. A nulla vale che siano approvate per decreto ministeriale e che rimandino al Codice Civile.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato due istruttorie nei confronti degli ordini degli psicologi e dei geologi, due fra gli Ordini "resistenti" alle liberalizzazioni e indicati nell'ultimo rapporto consegnato dall'Antitrust al Parlamento.

I geologi, in particolare, oltre ad avere ottenuto l'approvazione ministeriale del tariffario minimo, hanno inserito nel loro codice deontologico il richiamo al Codice Civile: "a garanzia della qualità delle prestazioni ed ai sensi dell'articolo 2233, comma 2, Codice Civile il geologo che esercita attività professionale nelle varie forme - individuale, societaria o associata - deve sempre commisurare la propria parcella all'importanza della prestazione ed al decoro professionale. L'Ordine vigila sull'osservanza dell'articolo 2233, comma 2, c.c. che costituisce obbligo deontologico la cui violazione determina l'instaurazione di procedimento disciplinare".

Per l'Antitrust, "la rilevanza giuridica dell'articolo 2233 cod. civ., comma 2, si esplica esclusivamente sul piano dei rapporti di tipo privatistico, non potendosi attribuire a tale disposizione alcuna rilevanza sul piano deontologico, posto che essa non è indirizzata agli ordini, ma si rivolge ai privati. Tale disposizione, pertanto, non attribuisce all'ordine alcun potere, né tanto meno alcun dovere, di vigilare sul comportamento dei propri iscritti nella determinazione del compenso con i rispettivi clienti, di controllare in definitiva che il compenso, liberamente pattuito, sia comunque adeguato al decoro della professione".

Bocciato anche il tariffario degli psicologi: il "Testo Unico della Tariffa Professionale degli Psicologi", è volto ad uniformare i prezzi di vendita dei servizi professionali degli psicologi e dunque rappresenta una "intesa" contraria ai principi della concorrenza.

Nell'avviare l'istruttoria, l'Antitrust torna sul concetto di "decoro nella determinazione del compenso professionale", considerandolo contrario ai principi della concorrenza e limitativo della libertà degli iscritti.

Allegati
pdf ISTRUTTORIA ANTITRUST GEOLOGI.pdf
pdf ISTRUTTORIA ANTITRUST PSICOLOGI.pdf