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ANIMALCITY CONDANNATA A RISARCIRE L’ORDINE

ANIMALCITY CONDANNATA A RISARCIRE L’ORDINE
Animalcity, la "mutua degli animali" alla quale la veterinaria deve una istruttoria Antitrust, ha violato le leggi sulla pubblicità sanitaria e ha leso il decoro e il prestigio dell'Ordine dei medici veterinari. Condanna del Tribunale di Torino a 10.000 euro di risarcimento. In questa annosa battaglia, la Categoria ha vinto su tutti i fronti.

"Animalcity è l'unica associazione in Italia che ti offre l'opportunità di usufruire di prestazioni medico-veterinarie pagando soltanto un ticket relativo ai servizi prestati da affermati professionisti". Sono questi toni promozionali e non informativi, proprio come ha sempre sostenuto dall'Ordine dei Medici Veterinari di Torino in una causa  iniziata nel 2004 e risoltasi il 4 agosto scorso con una condanna per l'associazione torinese.

Il Tribunale di Torino ha infatti stabilito che l'attività pubblicitaria svolta da Animalcity, in quanto ambulatorio veterinario, "è chiaramente avvenuta - per assenza di autorizzazioni, mezzi utilizzati, caratteristiche grafiche e soprattutto contenuto- in palese violazione della legge".

E a poco vale l'appellarsi alle norme Antitrust, per le quali l'associazione torinese aveva sollecitato una istruttoria nei confronti della FNOVI. Per il Tribunale di Torino, infatti, la responsabilità di Animalcity non può essere esclusa sostenendo che la normativa statale e deontologica era in contrasto con le regole europee della concorrenza. "Le norme in questione potevano ritenersi in contrasto con la disciplina comunitaria solo nella parte in cui vietavano nel campo delle professioni sanitarie, la pubblicità informativa non in quella in cui vietavano la pubblicità promozionale e la pubblicità non resa secondo correttezza, trasparenza e verità".

Aveva ragione quindi l'Ordine di Torino ad addebitare ad Animacity "di aver pubblicizzato in modo indebito l'attività medico veterinaria offerta presso la propria sede su vari quotidiani, sulle Pagine Gialle su internet con distribuzione di volantini e a mezzo veicoli recanti scritte pubblicitarie". L'Ordine sottolineava che "nelle menzionate pubblicità l'attività di Animalcity era stata in particolare qualificata come mutua degli animali con reiterati riferimenti ad un servizio prestato dietro pagamento di un ticket, termini percepiti nel linguaggio comune come un servizio assistenziale gratuito o comunque agevolato". E sosteneva anche che Animalcity "si presentava come associazione senza scopo di lucro avente il fine di promuovere attività culturali ed umanitarie riguardanti le varie specie di animali ma esercitava altresì l'attività di ambulatorio veterinario avente quale riferimento la dottoressa B. già sanzionata disciplinarmente tra l'altro per avere prestato la propria attività professionale a copertura dell'attività veterinaria erogata dall'associazione Animalcity al fine di indebito procacciamento della clientela".

Animalcity è stata condannata a pagare 10.000 euro di risarcimento per "il danno causato al prestigio e al decoro dell'Ordine quale ente portatore di un interesse collettivo, unitario ed indivisibile, costituente "bene morale" appartenente agli associati".

Per la FNOVI, che ha pubblicato il testo integrale della sentenza, il Tribunale di Torino "afferma con chiarezza due principi fondamentali: l'importanza del contenuto del messaggio pubblicitario, che deve essere caratterizzato da trasparenza e veridicità, e il diritto/dovere di ciascun Ordine professionale di tutelare in ogni sede il prestigio e decoro della categoria. I principi ribaditi nella sentenza consentono di affermare con forza che l'Ordine di Torino e la FNOVI si sono sempre mossi nell'assoluto rispetto della Legge per la difesa di un interesse collettivo.
La lettura del testo completo della Sentenza ribadisce senza ombra di dubbio il valore della funzione degli Ordini spesso ingiustamente tacciati di corporativismo dall'esterno ed, altrettanto immotivatamente, di immobilismo da una parte di iscritti".