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ACQUACOLTURA, NUOVE NORME DI POLIZIA SANITARIA

ACQUACOLTURA, NUOVE NORME DI POLIZIA SANITARIA
E' in corso di recepimento la Direttiva 2006/88/CE sulle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura. Controlli sanitari e istituzione dei una anagrafe informatizzata delle aziende di acquacoltura presso la banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche.

E' in corso l'iter di recepimento della Direttiva 2006/88/CE "Disposizioni in materia di condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie".

La Direttiva è all'esame delle Commissioni riunite Affari Sociali e Agricoltura della Camera. Relatore per la XII Commissione è il collega parlamentare Gianni Mancuso.
La Direttiva intende regolamentare le attività di acquacoltura dal punto di vista della tutela della salute pubblica. Le disposizioni dello schema di decreto attuativo che appaiono destinate ad incidere maggiormente, sotto il profilo organizzativo, sulle imprese di acquacoltura sono quelle che disciplinano le norme alle quali le imprese e gli stabilimenti di lavorazione si devono conformare, anche per ottenere l'autorizzazione da parte delle regioni (articolo 4).


Si tratta di una normativa che recepisce gli articoli della direttiva i quali richiedono che le imprese e gli stabilimenti sopra menzionati siano riconosciuti dall'autorità competente di ciascuno Stato membro e subordinano il riconoscimento ad alcune condizioni, tra le quali si segnalano: la tenuta di un registro, in cui siano annotati, tra l'altro, gli spostamenti degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti; l'attuazione di prassi igieniche appropriate, al fine di evitare l'introduzione e la propagazione di malattie; l'applicazione di un programma di sorveglianza sanitaria, basato sulla valutazione dei rischi.


In recepimento di queste parti della direttiva lo schema di decreto istituisce l'anagrafe informatizzata delle aziende di acquacoltura presso la banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali già esistente presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (articolo 5).
Sono poi dettate nello specifico le condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione (articolo 6) ed è disciplinata l'istituzione del registro delle imprese di acquicoltura e degli stabilimenti di trasformazione autorizzati (articolo 7).
Ai sensi dell'articolo 8, i controlli ufficiali delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti sono eseguiti dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio. Le spese relative ai controlli ufficiali sono a carico del responsabile dell'impresa, solo nell'ipotesi in cui l'impresa sia privata, secondo tariffe e modalità da stabilirsi con disposizioni regionali.


Sono previsti inoltre obblighi di registrazione e di tracciabilità che devono essere rispettati dalle imprese e dagli stabilimenti e che hanno ad oggetto gli spostamenti degli animali, i casi di mortalità, i risultati del programma di sorveglianza sanitaria per rilevare: un eventuale aumento del tasso di mortalità nelle aziende, nelle zone e nelle zone destinate a molluschicoltura in funzione del tipo di produzione; la presenza delle malattie elencate nell'allegato IV, parte II, in aziende, zone e zone destinate a molluschicoltura in cui siano presenti specie animali sensibili a tali malattie. Recepite infine le disposizioni della direttiva per quanto riguarda i controlli sanitari nelle operazioni di trasporto degli animali d'acquacoltura.

Nella Stato Regioni del 10 luglio, le Regioni hanno dato il loro parere favorevole - ma condizionato all'accoglimento di alcuni emendamenti.