La somma percepita da un professionista che recede dallo studio associato deve essere assoggettata a tassazione separata. Questa indennità non rientra nel campo di applicazione dell'IVA. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un professionista che chiedeva di conoscere il trattamento fiscale da riservare, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, alla somma che l'associazione professionale gli corrisponderà sotto forma di "indennità di recesso". Tra la data di costituzione dell'associazione e quella di comunicazione del recesso è trascorso un periodo di tempo superiore a cinque anni. Il professionista in questione non è titolare di autonoma partita IVA in quanto ha esercitato l'attività professionale esclusivamente in forma associata e così continuerà a fare.
Il parere dell'Agenzia è che l'indennità di recesso in capo all'associato uscente, vada assoggettata a tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettera l, del TUIR ex art. 16). L'imposta si applica separatamente sui "redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'articolo 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale... se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso... è superiore a cinque anni". Nel caso prospettato, l'indennità corrisposta all'associato e pagata in tre rate annuali di uguale importo, sarà quindi soggetta a tassazione separata.
Ai fini IVA, inoltre, l'Agenzia ritiene che la corresponsione dell'indennità di recesso sia irrilevante. Tale indennità " costituisce la naturale proiezione delle componenti ordinarie collegate all'attività svolta dal singolo professionista associato nella fase in cui operava nell'ambito dell'organizzazione. Pertanto, l'indennità di recesso in oggetto è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta e non determina, per il professionista che recede, alcun tipo di obbligo ai fini IVA (fatturazione, registrazione, etc.).