E’ oggi all’esame dell’Aula del Senato l’emendamento D’Amico per la stabilizzazione dei precari della Pubblica Amministrazione. L’emendamento riguarda gli anni 2008 e 2009 e si richiama alle procedure indicate nella Finanziaria 2007 (articolo 1, commi 519 e 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Le amministrazioni dello Stato possono ammettere alla procedura di stabilizzazione anche il personale che consegua i requisiti di anzianita` di servizio in virtu` di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007. E previsto il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtu` di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.
Anche le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione il personale che consegua i requisiti di anzianita` di servizio ivi previsti in virtu` di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, attenendosi a quanto previsto dalla Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 558.
Un comunicato del Ministero della Salute ha precisato che “per quanto riguarda la stabilizzazione del personale precario dirigenziale sanitario del Ministero della Salute, si sottolinea che essa non è allo stato impedita da ragioni finanziarie ma esclusivamente dai limiti posti dalla normativa vigente che escludono i dirigenti precari dai processi di stabilizzazione in corso per il personale pubblico non dirigente”.