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ORDINI, TUTELARE I CLIENTI PRIMA DEGLI ISCRITTI

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Occorre costruire i percorsi di accesso alla professione sì da assicurare l’adeguata preparazione del professionista senza bloccare l’ingresso di nuovi concorrenti. Non è necessario abolire gli ordini, ma riformarli. Il loro compito precipuo è la promozione della qualità delle prestazioni, il continuo aggiornamento dei professionisti, la tutela dei clienti prima che degli iscritti. È questo il salto di qualità”. Così Antonio Catricalà , presidente dell’Autorità garante della concorrenza nel corso della presentazione ieri della Relazione Annuale sull’attività svolta nel 2006. In primo piano, al capitolo sugli interventi svolti nel settore delle professioni ha ricordato il procedimento che ha riguardato la veterinaria. “Nel settore delle professioni - ha aggiunto - alcune attività contribuiscono alla diffusione dell’innovazione scientifica e tecnologica nell’interesse del Paese; altre sono preposte alla tutela di beni rilevanti a livello costituzionale. Ma i principi della competizione possono essere applicati in modo compatibile con la tutela degli interessi pubblici garantiti dalla regolazione”. L’istruttoria riguardante la FNOVI e l’Ordine di Torino, viene così sintetizzata nella Relazione: “Nel febbraio 2006, l’Autorità ha concluso un procedimento istruttorio, ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE, nei confronti della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI) e dell’Ordine dei medici veterinari della provincia di Torino, accettando gli impegni proposti dalle due associazioni ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90 e chiudendo il procedimento senza accertare l’infrazione. L’istruttoria era stata avviata a seguito della denuncia di un medico veterinario, iscritto all’Ordine della provincia di Torino, il quale lamentava di aver subito tre procedimenti disciplinari, terminati con la sospensione di tre mesi dall’esercizio dell’attività nel 1996 e di sei mesi negli anni 1999 e 2004 per violazione delle norme contenute nel codice deontologico adottato dalla FNOVI in materia di inderogabilità delle tariffe minime e di pubblicità sanitaria. Nel provvedimento di avvio, l’Autorità aveva ritenuto che alcune disposizioni contenute nel codice deontologico adottato dalla FNOVI potessero restringere l’autonomia dei veterinari nella fissazione del prezzo delle prestazioni professionali. Infatti, le tariffe minime adottate dall’Ordine dei medici veterinari della provincia di Torino, obbligatorie in base al codice deontologico, apparivano volte a uniformare il livello dei prezzi dei servizi professionali, impedendo agli utenti di beneficiare di prestazioni a prezzi più convenienti e prevedendo sanzioni disciplinari a carico degli iscritti che non applicavano le tariffe stabilite. Inoltre, i vincoli alla possibilità di pubblicizzare i servizi offerti potevano risultare idonei a restringere la concorrenza tra professionisti, ostacolando la diffusione di informazioni necessarie a consentire scelte consapevoli da parte dei consumatori. Nel corso dell’istruttoria, le parti hanno presentato impegni avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90. In particolare, l’Ordine dei medici veterinari della provincia di Torino si è impegnato ad abrogare, a far data dal 30 novembre 2006, le tariffe minime e il divieto di pubblicità sul tipo di servizi offerti e sui costi delle prestazioni, a non adottare nuovamente in futuro minimi tariffari e a non avviare procedimenti disciplinari (disponendo l’archiviazione di quelli già avviati) per violazione di prescrizioni su imposizioni tariffarie ovvero limitative del diritto di svolgere pubblicità. Gli impegni presentati dalla FNOVI hanno riguardato invece specificamente alcune disposizioni del codice deontologico. In particolare, la FNOVI si è impegnata a intervenire sul codice, in modo da consentire ai medici veterinari la pubblicità su titoli e specializzazioni professionali, caratteristiche del servizio offerto, onorario e costi complessivi delle prestazioni, nonché a introdurre una disposizione in base alla quale il professionista determina con il cliente il compenso professionale, ad abrogare altre norme in contrasto con la concorrenza come pure la previsione di una distanza minima tra le strutture veterinarie. Infine, la Federazione si è impegnata a sottoporre all’Autorità tutte le eventuali future revisioni del codice deontologico rilevanti ai fini della tutela della concorrenza. L’Autorità ha ritenuto che tali impegni fossero idonei a risolvere i profili limitativi dell’autonomia dei medici veterinari contestati nel provvedimento di avvio, adeguando il codice deontologico e le attività svolte dalle associazioni ai principi concorrenziali in materia di servizi professionali, in linea con gli auspici più volte formulati dall’Autorità. Per tale ragione, l’Autorità ha reso obbligatori tali impegni e ha disposto la chiusura del procedimento nei confronti della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani e dell’Ordine dei medici veterinari della provincia di Torino, senza accertare l’infrazione”. ( fonte: agcm.it)