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SENTENZA ONAOSI: IL COMMENTO DELL’ ANMVI

La Corte Costituzionale nella sentenza in commento ha dichiarato l’illegittimità dell’art.2 lett. e) della legge N°306/1901, sostituito dall’art.52 coma 23 della legge N° 289/2002, in quanto non prevede i criteri in base ai quali quantificare concretamente gli oneri imposti ai sanitari. Con tale sentenza la Corte Costituzionale non ha inteso dichiarare l’incostituzionalità tout court della norma che, dal 2003 al 2006 compreso, obbliga tutti i sanitari al versamento del contributo ONAOSI, ma – lasciando in essere tale obbligo negli anni sopra indicati – ha censurato la fissazione della misura del contributo obbligatorio, da parte del consiglio di amministrazione della Fondazione ONAOSI, per il mancato rispetto dei criteri fissati in materia dalla legge. Diversa era la questione come prospettata al Giudice del Lavoro di Bologna ( e riproposto al Giudice del Lavoro di Milano che ha fissato l'udienza al 12 luglio prossimo) nel ricorso da parte dei medici veterinari, ove, più radicalmente che nel ricorso di Parma, si chiedeva che il Tribunale rimettesse la questione alla Corte Costituzionale sulla illegittimità costituzionale – in relazione agli artt.3, 18 e 38 Cost. – dell’art.52 comma 23 della l. N° 289/2002 non solo nella parte relativa alla misura e/o ai criteri di determinazione del contributo obbligatorio, ma in tutta la parte in cui estende l’obbligatorietà dell’iscrizione e del versamento del contributo alla fondazione Onaosi nei confronti dei medici veterinari libero professionisti. ( Avv. Maria Teresa Semeraro, legale ANMVI )