• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31397

+++ Le pubblicazioni riprenderanno con regolarità dopo la pausa estiva +++  

ONAOSI, ANTICOSTITUZIONALITA’ DEL CONTRIBUTO

Immagine
Con Sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 la Corte Costituzionale ha dichiarato “ l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, lettera e), della legge 7 luglio 1901, n. 306 (Provvedimenti pel Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia), quale sostituito dall'art. 52, comma 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria del 2003), nella parte in cui prevede che la misura del contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani è stabilita dal consiglio di amministrazione della Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI), con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza). Per i giudici la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Parma, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, “è fondata”. Nella sentenza si legge: “Non v'è dubbio che ai contributi in esame, siccome determinati con atto unilaterale, alla cui adozione non concorre la volontà del privato, sia da attribuire la natura di prestazioni patrimoniali obbligatoriamente imposte, come tali soggette alla garanzia dettata dall'articolo 23 Costituzione”. Violato anche l’articolo 3 della Costituzione in quanto “ il contributo, così come in concreto quantificato dall'art. 4 del regolamento ONAOSI concernente la riscossione dei contributi obbligatori e volontari, approvato con l'atto interministeriale 31 luglio 2003, collide con il principio di uguaglianza dettato dall'art. 3 della Costituzione, atteso che esso viene posto a carico di tutti i soggetti obbligati in base al solo criterio dell'età anagrafica e senza alcun riguardo ai redditi di ciascuno di essi”. E’ stato solo con successiva disposizione che la Fondazione- nel corso degli anni di contribuzione obbligatoria- ha modificato il proprio Regolamento parametrando la quota sulla base anche di criteri di redditività dei singoli contribuenti e apportando anche correttivi al ribasso degli importi inizialmente stabiliti. In ogni caso, così come licenziata dal Parlamento italiano, la norma finanziaria a favore dell’ONAOSI conteneva profili di illegittimità costituzionale.