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CONVENZIONATI, GOVERNO: NON C’E’ OBBLIGO INPS

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Il Governo, in sede di XI Commissione Lavoro, ha dato risposta all'interrogazione parlamentare dell'On. Gianni Mancuso, relativa al regime previdenziale cui sono sottoposti i sanitari (tra cui i veterinari) convenzionati con il SSN.
Il Sottosegretario di Stato, Rosa Rinaldi, intervenuto ieri in Commissione, ha sottolineato che il versamento dei contributi previdenziali alla gestione separata dell'INPS è obbligatorio unicamente per i professionisti privi di cassa previdenziale o esclusi dalla stessa norma di statuto, mentre qualora questi siano dotati di una cassa di previdenza obbligatoria, il reddito prodotto nello svolgimento dell'attività professionale è assoggettabile esclusivamente a contribuzione presso tale cassa.Si apprende, inoltre, che la contribuzione alle casse previdenziali non è cumulativa, bensì rispettiva alle casse, INPS o ENPAV. L'On. Mancuso esprime la sua grande soddisfazione “per avere ottenuto un pronunciamento chiaro e definitivo circa la vicenda in oggetto. I contributi previdenziali dei Colleghi verranno versati dall'Ente - Datore di lavoro unicamente all'ENPAV, con tutti i vantaggi conseguenti”. TESTO DELLA RISPOSTA - L'Onorevole Mancuso, nell'atto ispettivo cui passo a rispondere, pone una richiesta di chiarimenti in ordine al regime previdenziale cui sono assoggettati i medici veterinari titolari di rapporto di lavoro autonomo convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, chiarimento opportuno in vista degli equivoci interpretativi sorti su tale punto.
L'equivoco, al quale si intende porre rimedio in questa sede, nasce dalle previsioni dell'Accordo collettivo nazionale dei medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professioni sanitarie, biologi, chimici, psicologi, del 23 marzo 2005, che nel disporre l'estensione ai medici veterinari convenzionati della disciplina del rapporto di lavoro di tali figure professionali, stabilisce, all'articolo 5, che «ai professionisti incaricati ai sensi del presente accordo l'azienda versi il contributo nelle modalità e quantità in essere alle rispettive casse previdenziali (INPS-ENPAV)». Bisogna, innanzitutto premettere che le prestazioni che i medici veterinari svolgono in regime convenzionato hanno natura di prestazioni d'opera professionale e come tali risultano assoggettati a contribuzione ENPAV. L'articolo 24 della legge n. 136/1991 prevede, infatti, l'obbligatorietà di iscrizione all'ENPAV per «tutti gli iscritti agli albi professionali che esercitano la libera professione o svolgono attività professionale come lavoratori autonomi anche convenzionati con associazioni, enti o soggetti pubblici o privati.»
Nessuna disposizione normativa dispone, invece, per gli stessi soggetti, la contemporanea iscrizione all'INPS. Il versamento di contributi previdenziali alla gestione separata dell'INPS è obbligatorio unicamente per i professionisti privi di cassa previdenziale o esclusi dalla stessa a norma di statuto, mentre qualora questi siano dotati di una Cassa di previdenza obbligatoria, il reddito prodotto nello svolgimento dell'attività professionale è assoggettabile esclusivamente a contribuzione presso tale Cassa. Secondo la lettura conforme degli enti previdenziali interessati, è utile specificare, che l'Accordo precitato, in armonia con le disposizioni ricordate, va inteso nel senso che la contribuzione alle casse previdenziali non è cumulativa, bensì relativa alle rispettive casse, INPS o ENPAV.
L'INPS, infatti, già con circolare n. 112 del 25 maggio 1996, ha chiarito che sono da considerarsi esclusi «dall'obbligo assicurativo alla gestione separata i liberi professionisti già assicurati presso le Casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le Casse stesse e ciò in conformità a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 281». II Ministero che rappresento ha, nello stesso senso, precisato, con nota datata novembre 2001, come ricordato dall'Onorevole Mancuso, su analoga questione relativa a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa intrattenuti da veterinari iscritti all'Albo che «trattandosi nella fattispecie di esercizio di attività professionale svolta da soggetti iscritti all'Albo, risultano pienamente soddisfatti i requisiti previsti dalla vigente normativa per l'assoggettamento a contribuzione presso l'Ente di categoria».
In conclusione, quindi, posso concordare con quanto affermato dall'Onorevole Mancuso in ordine alla non sussistenza dell'obbligo di versamenti contributivi all'INPS in ragione dei rapporti di lavoro convenzionato stipulati con medici veterinari.