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ANTICOSTITUZIONALI GLI ELENCHI DI VETERINARI

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La legge regionale della Toscana n. 3 del 22 febbraio 2007 recante “modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatrici, dei medici veterinari e dei farmacisti" è incostituzionale e pertanto la Corte Costituzionale, accogliendo il ricorso del Presidente del Consiglio l’ha annullata. Sono tre gli articoli che hanno determinato la bocciatura dell’intero provvedimento: il 3 ( Elenchi dei medici esercenti medicine complementari ), il n. 5 ( Compiti della Commissione ) e il n. 6 (Formazione). La legge regionale prevedeva l’istituzione, presso gli ordini professionali, di “elenchi di professionisti esercenti le medicine complementari” ai quali erano ammessi i sanitari in possesso di requisiti individuati da una apposita Commissione regionale. Per la Consulta "l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l'iscrizione ad esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale". Inoltre, la legge della Toscana presenta un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale, in quanto, imponendo agli ordini l'istituzione degli elenchi “ attribuisce nuovi compiti ad enti pubblici statali, incidendo in tal modo nella competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali". Gli Ordini avrebbero inoltre dovuto certificare il possesso dei requisiti di inserimento negli elenchi, mentre la Commissione avrebbe svolto compiti di accreditamento e verifica degli istituti di formazione riconosciuti e fornito indicazione alla Regione in merito alle forme di collaborazione con le università toscane per l’eventuale istituzione di corsi formativi. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, denunciata la lesione di potestà legislativa statale nelle materie concorrenti delle professioni e della tutela della salute, ha visto accolto il proprio ricorso il 4 maggio scorso.