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BLU TONGUE 2006-2007, ORDINANZA IN G.U.

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Nell'ambito della campagna di vaccinazione per la febbre catarrale degli ovini, relativa all'anno 2007, devono essere sottoposti a vaccinazione entro e non oltre il 30 aprile 2007, nel caso in cui sia impiegato il vaccino vivo attenuato e senza prescrizioni temporali per l'impiego del vaccino inattivato: a) gli animali della specie ovina e caprina presenti negli allevamenti situati nei territori delle regioni e delle province autonome individuati nell'allegato I dell’ ordinanza 28 marzo 2007, dando priorita' agli animali destinati alla rimonta, secondo le modalita' stabilite nel "protocollo per la vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini (bluetongue) rev. 1° marzo 2007" (allegato all’ordinanza); b) gli animali delle specie, bovina e bufalina, ai soli fini dello spostamento, situati nei territori delle regioni e delle province autonome individuati nell'allegato I al provvedimento di cui alla lettera a). Per l'effettuazione della campagna di vaccinazione, le regioni possono avvalersi di veterinari liberi professionisti appositamente formati e autorizzati. A parziale deroga, le regioni e le province autonome possono concedere, in base ai risultati della sorveglianza sierologica, entomologica, delle condizioni climatiche e delle condizioni fisiologiche degli animali, una deroga all'obbligo di vaccinazione nell'attuazione della campagna di vaccinazione 2007. Le regioni potranno concordare modalita' e definire protocolli sanitari per le movimentazioni interregionali per aree omogenee relativamente ai sierotipi circolanti, informandone contestualmente il Ministero della salute e le altre regioni e province autonome. Nell'ambito delle strategie e dei piani di lotta specifici regionali, le regioni e le province autonome possono utilizzare eventuali nuovi vaccini autorizzati messi a disposizione dal Ministero della salute, tenuto conto della effettiva disponibilita' degli stessi; L'allegato I dell’ ordinanza, puo' essere modificato in base ai risultati della sorveglianza sierologica, entomologica, delle condizioni climatiche, con provvedimento del Ministero della salute. 6. Le spese inerenti l'esecuzione della vaccinazione nella campagna vaccinale 2007 sono a carico delle regioni e province autonome e dovranno essere rendicontate al Ministero della salute il quale provvedera' a richiederne il rimborso alla Commissione europea nell'ambito dei piani cofinanziati. Le spese del vaccino sono a carico del Ministero della salute. Per le successive campagne di vaccinazione quanto previsto al precedente comma 6, viene ridefinito e concordato tra il Ministero della salute e le regioni e province autonome in particolare per quanto riguarda l'acquisizione del vaccino. Le regioni, entro il 30 giugno 2007 comunicano al Ministero della salute la quantita' di vaccino che prevedono di impiegare nella campagna di vaccinazione 2008 ai fini di una corretta programmazione degli ordinativi del presidio immunizzante.