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TRASPORTO, GIUSTIZIA: STRETTA SU SANZIONI

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Anche la Commissione Giustizia ha concluso l’esame dello schema di decreto sulle sanzioni da applicare alle violazioni del Regolamento 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto. I parlamentari hanno approvato una serie di osservazioni volte a rafforzare il regime sanzionatorio, a meglio determinare le fattispecie sanzionatorie e a sostenere lo spirito complessivo delle norme di protezione degli animali trasportati. La Commissione ha osservato che le nozioni di «allevatore», di «autorizzazione» e di «certificato di idoneità», pur non trovando la propria definizione nel Regolamento (CE) n. 1 del 2005, costituiscono elementi di determinazione delle fattispecie sanzionatorie; che l’illecito amministrativo di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 sanzionano condotte riconducibili in parte ad illeciti penali già previsti dall'ordinamento come, ad esempio, l'articolo 544-ter del codice penale in materia di maltrattamento di animali, per cui appare necessario inserire una clausola di salvaguardia dell'applicazione della sanzione penale, nel caso in cui il fatto costituisca reato. Inoltre, appare necessario che agli articoli 5, comma 3, 6, commi 2 e 4, 7, comma 7, e 9, comma 3, sia soppresso il riferimento all'obbligazione solidale, prevedendo, in suo luogo, la sanzione amministrativa anche nei confronti degli organizzatori e detentori, in ottemperanza al principio della responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nel trasporto degli animali, previsto dal Regolamento, al fine di evitare che i trasportatori rimanessero l'unico soggetto responsabile delle violazioni”. La Commissione ha anche richiesto, fra l’altro, che all'articolo 5, comma 2, sia inserita, tra le fattispecie di irregolarità documentale, anche quella del mancato possesso del certificato veterinario all'interno del veicolo per tutta la durata del trasporto. Come già richiesto dalla Commissione Politiche UE, all'articolo 8, comma 12, appare opportuno prevedere l'obbligatorietà dell'emanazione, da parte del Ministero della salute, del provvedimento di interdizione temporanea ad effettuare il trasporto di animali sul territorio nazionale nei confronti dei trasportatori di altro Stato membro, che abbiano commesso le violazioni indicate nel decreto, una volta esaurite tutte le possibili azioni in materia di assistenza reciproca e di scambio di informazioni”. I proventi delle sanzioni pecuniarie per le violazioni previste dal provvedimento in esame dovranno affluire al Bilancio dello Stato per essere poi assegnate alla disponibilità del Ministero della salute, con vincolo di destinazione delle somme così derivate in favore di interventi di protezione degli animali durante il trasporto. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, la Commissione Giustizia ritiene che il conducente o il guardiano degli animali debba acquisire, previo apposito corso di formazione, il certificato di idoneità al trasporto degli animali, entro il 5 gennaio 2008.