La Direzione Generale di Sanità Animale e del Farmaco Veterinario del Ministero della Salute ha diramato in data 30 marzo le Procedure operative per l’applicazione dell’identificazione elettronica nei piccoli ruminanti . La nota ministeriale che accompagna il documento, a firma della Direttrice Generale Gaetana Ferri - oltre a richiamare la decisione della Commissione 2006/968/CE del 15 dicembre 2006 recante attuazione del regolamento(CE) n. 21/2004 che stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2008 (o da un’ altra data che può essere stabilita dal Consiglio) l’identificazione elettronica sarà obbligatoria come secondo mezzo di identificazione per gli animali della specie ovina e caprina- si rifa all’opportunità di consentire, su base volontaria, l’introduzione anticipata di tale modalità di identificazione. Pertanto, il Ministero, nel fornire le relative Procedure operative precisa che “ l’utilizzo dell’identificazione elettronica negli animali della specie ovina e caprina quale identificazione ufficiale ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 è consentita a condizione che siano rispettate le procedure operative di cui all’allegato alla presente nota ed in particolare:a) i dispositivi di identificazione e di lettura siano registrati presso il Ministero della salute;b) i codici identificativi da imprimere sui transponders siano forniti esclusivamente dal numeratore unico del CSN dell’anagrafe zootecnica nazionale istituito presso l’IZS Abruzzo e Molise;c) gli ordinativi ai fornitori autorizzati dal Ministero devono essere effettuati utilizzando le funzionalità predisposte in ambiente web dal CSN ovvero richiamando gli appositi web services esposti dalla BDN; d) il codice identificativo univoco da imprimere sui transponders deve essere lo stesso codice identificativo riportato sul marchio auricolare convenzionale (fatta eccezione per la sigla IT che sarà trasformata nel codice ISO 3166 che per l’Italia corrisponde al numero 380);e) la condizione di cui al precedente punto c) può non essere rispettata nel caso di marcatura elettronica di animali già identificati precedentemente ;f) l’informazione circa l’utilizzo dell’identificazione elettronica, nonché la tipologia di mezzo identificativo (bolo endoruminale o marchio elettronico) e il codice identificativo individuale di ogni animale dovrà essere riportata e registrata in tutta la documentazione che riguarda le aziende e gli animali così identificati (BDN, registro di carico e scarico, modello IV, certificato sanitario per gli scambi e/o esportazioni);g) i dispositivi di identificazione, salvo i casi di particolare rischio per la sanità animale e la salute pubblica, devono essere recuperati al termine della vita produttiva degli animali in maniera che non sia più possibile riutilizzarli;h) non è consentito negli animali della specie ovina e caprina l’utilizzo di transponders iniettabili salva espressa autorizzazione del Ministero della salute”.
Per quanto riguarda i programmi di identificazione elettronica già avviati negli animali della specie ovina e caprina, fatta salva la possibilità di utilizzare i materiali ancora giacenti ovvero quelli per i quali sia stato pubblicato un bando di gara, dovranno essere completati ovvero eseguiti in conformità alla presente nota e alle procedure operative allegate alla stessa. In ogni caso andranno rispettate le indicazioni relative alla emissione del codice identificativo, alla registrazione delle informazioni, al recupero dei dispositivi identificativi.
L’utilizzo dell’identificazione elettronica in modalità differenti da quanto stabilito nella nota e nelle procedure ministeriali “ non è consentita salvo che in condizioni sperimentali e previa approvazione del Ministero della salute. Il documento è stato inviato agli Assessorati alla sanità, ai produttori e fornitori di marchi auricolari, alle associazioni di categoria, ai CAA, all’IZS di Teramo e al Comando Carabinieri per la Tutela della salute.