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REDDITO, CASSAZIONE BOCCIA PARAMETRI ASTRATTI

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Sui redditometri il Palazzaccio fa marcia indietro. Non sono applicabili qualora il contribuente opera in aree arretrate, specialmente nel sud d’Italia. Lo ha stabilito la quinta sezione civile della Suprema Corte con la sentenza n. 6758 del 21 marzo 2007, una sentenza alla quale il sito ufficiale della Cassazione dà risalto rendendo pubblico il pronunciamento. Il caso ha riguardato un geometra della Basilicata che l’ha avuta vinta sull’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia disponeva un avviso di accertamento, per un reddito risultato superiore a quanto dichiarato dal professionista. Il maggior reddito scaturiva dall’applicazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d'affari fissati con due decreti ministeriali del 1996 e del 1997 ( cosiddetto redditometro) . La prima a dare ragione al geometra è stata la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata: “Trattasi di professionista anziano, abitante in un comune con meno di 2000 abitanti, situato in un territorio disagiato e lontano da poli macroeconomici bensì caratterizzato da un modesto livello reddituale complessivo (...) le fluttuazioni reddituali tipiche delle libere professioni sono di fatto in contrasto con i criteri sottesi all’accertamento parametrico e richiedono che questo si uniformi ai dati contingenti mercè un adattamento soggettivo”. Per l’Agenzia delle Entrate la motivazione della CRT della Basilicata era “illogica” e “insufficiente”. Ma non per la Cassazione che ha dato ragione al professionista, definendo “astratti” i parametri presi in considerazione dal Fisco: “il peso probatorio degli elementi astratti- dice la Suprema Corte- viene a scemare e a rivelarsi inidoneo all’accertamento operato solo in via sintetica”. Per la Cassazione, il ragionamento della CTR “non è pertanto illogico o contradditorio”.