• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31397

+++ Le pubblicazioni riprenderanno con regolarità dopo la pausa estiva +++  

GLI ORDINI? ELIMINARE QUELLI NON NECESSARI

Immagine
“Le normali dinamiche di mercato, lasciate libere di agire, riescono meglio degli interventi del pubblico potere a selezionare i servizi nella quantità, qualità e gamma ritenuti più adeguati dagli utenti”. E’ questa la tesi di fondo espressa ieri dal Garante della Concorrenza, Antonio Catricalà alle Commissioni Giustizia e Attività produttive della Camera, nel corso di una audizione sulla riforma degli ordini. “Tuttavia,- ha proseguito - siccome in pratica possono esserci delle situazioni in cui il mercato non è in grado di raggiungere spontaneamente gli esiti di efficienza indicati, o comunque quegli esiti che fossero socialmente auspicabili, si prevede la possibilità di interventi regolatori”. Ma minimi, s’intende. Il Presidente Catricalà dice sì ad una riforma, purchè inserita in un “processo decisionale di riforma graduale, meditato, ma anche tendenzialmente generale”. La delega al Governo ( DDL Mastella) dovrebbe infatti limitarsi a definire “quel minimum di regole per il buon funzionamento dei mercati dei servizi e i criteri per lo svolgimento di un’accurata regulation review e per la predisposizione della conseguente e coerente regolazione efficiente del settore.” In questa fase, secondo l’Antitrust, si dovrebbero individuare gli interessi generali da tutelare, con l’ausilio magari di una Commissione tecnica composta dai ministeri competenti, dalla stessa Autorità e dai rappresentanti delle professioni. Nel merito, ecco una sintesi estrapolata dal testo integrale dell’audizione, diponibile al link a piè di pagina: Accesso alle professioni: libero in linea di principio, salve le ipotesi in cui dimostrate esigenze di tutela di interessi generali richiedano che siano stabiliti particolari requisiti di ordine morale e/o tecnico, alla luce di effettive e dimostrate esigenze di interesse generale. Il regime delle esclusive : la riserva di attività costituisce un altro grave ostacolo al funzionamento dei mercati. Se non adeguatamente limitate le esclusive rischiano ritradursi in una protezione per i professionisti titolari, con danno per i consumatori ed il mercato. Si potrebbe prendere in considerazione la possibilità di prevedere un processo di riesame di tutte le riserve attualmente previste dalla legislazione vigente volto a verificare la loro obiettiva giustificazione. Ordini e Albi : censire la situazione attuale, mantenere tali particolari istituzioni soltanto nei casi in cui in cui esse siano effettivamente giustificati da interessi generali e disporne l’eliminazione quando tale giustificazione non fosse in concreto rinvenibile. L’apparato ordinistico costituisce una misura di controllo pubblico delle attività private incisiva, che deve dunque essere giustificata da particolari esigenze di tutela, che sarebbe opportuno definire nominativamente, in sede legislativa. Si potrebbe pensare, ad esempio, alla tutela della salute. Poiché storicamente gli ordini nascono come espressione autonoma delle varie corporazioni e successivamente si vedono spesso affidate competenze regolatorie autoritative in ordine alla stessa professione, il rischio alto che resta è quello di un esercizio del potere nell’interesse proprio della categoria, anziché nell’interesse generale. Tale rischio potrebbe essere neutralizzato ipotizzando le seguenti cautele: ridisegnare i compiti degli ordini (tutela dei terzi, della correttezza nello svolgimento della prestazione professionale e aggiornamento professionale) e inoltre sarebbe opportuno che gli organi di governo degli ordini non siano più espressione esclusiva degli appartenenti ma siano composti in prevalenza da soggetti che rappresentino effettivamente interessi pubblici, da individuare traappartenenti all’amministrazione vigilante e tra rappresentanti delle associazioni di consumatori; I codici deontologici: dovrebbero limitarsi a contenere norme di tipo etico a garanzia. Essi non dovrebbero mai riguardare questioni relative al comportamento economico degli stessi professionisti nella loro offerta di servizi sul mercato. Tariffe : Da un primissimo esame delle informazioni ad oggi raccolte nell’ambito dell’Indagine conoscitiva, il quadro che emerge non è confortante. Molti ordini infatti hanno mantenuto nei propri codici deontologici disposizioni intese a limitare i comportamenti economici dei professionisti, in termini di prezzi offerti e di promozione della propria attività. Pubblicità: è comune a molti dei codici deontologici oggetto di esame nell’Indagine conoscitiva la previsione secondo cui il professionista è tenuto ad ottenere la previa autorizzazione dell’ordine per le proprie iniziative pubblicitarie (ad esempio, il codice dei farmacisti), altri codici prevedono invece la preventiva comunicazione (quello degli avvocati e dei commercialisti). Invero, il decreto Bersani postula un’attività degli ordini di verifica ex post della trasparenza e veridicità dei messaggi diffusi dai professionisti, ma non di autorizzarne la diffusione ex ante. Società tra professionisti : potrebbe essere consentita la partecipazione alle società di professionisti anche a soggetti che non prestano il servizio. Simili soluzioni non farebbero venir meno la vigilanza dell’ordine sul professionista che opera all’interno della società, nella misura in cui si consentisse la partecipazione di soci di capitale in misura limitata, prevedendo che la maggioranza del capitale sociale e dei voti sia comunque detenuta dai professionisti che esercitano la professione all’interno della società.