L’Agenzia delle Entrate ( Direzione Centrale Normativa e Contenzioso) ha diffuso una circolare interpretativa di alcune disposizioni contenute nella Finanziaria 2007, di interesse fiscale per i professionisti che frequentano attività congressuali per il proprio aggiornamento. In particolare, l’Agenzia si è espressa in materia di detrazione IVA chiarendo che da quest’anno sarà possibile detrarre l’IVA per prestazioni alberghiere ( vitto e alloggio) in ragione del 50%; ciò in favore sia dei relatori che degli iscritti ai congressi ( ambito soggettivo), e sia per i giorni dei congressi che per quelli precedente e successivo ( ambito temporale. Ecco come ha risposto l’Agenzia delle Entrate a sepcifici quesiti sull’argomento.
Detrazione Iva in occasione di congressi: ambito soggettivo
Si chiede se sia corretto che il diritto di detrazione dell'Iva sulle somministrazioni di pasti e sulle prestazioni alberghiere erogate in occasione di convegni, congressi e simili competa a tutti i soggetti passivi (es. partecipanti, relatori), fermi restando, naturalmente, i presupposti dell'inerenza e dell'afferenza del costo.
RISPOSTA- L'art. 19-bis1 del DPR n. 633 del 1972, in deroga a quanto previsto o dall'art. 19 dello stesso decreto, disciplina i casi di esclusione o di riduzione della detrazione dell'Iva relativa all'acquisto di determinati beni e servizi per i quali risulta difficile stabilire la loro inerenza all'attivita' esercitata dal contribuente e la loro utilizzazione per l'effettuazione di operazioni che danno il diritto alla detrazione.
In particolare, l'art. 19-bis1 del DPR n. 633 del 1972 sopra citato, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2006, prevedeva al comma 1, lett. e), la non detraibilita' dell'Iva relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, ad eccezione dell'ipotesi in cui le stesse formassero oggetto dell'attivita' propria dell'impresa. L'art. 1, comma 304, della legge finanziaria 2007 ha modificato il comma 1, lett. e), dell'art. 19-bis1 sopra citato, prevedendo la detraibilita' dell'imposta relativa alle prestazioni alberghiere, alle somministrazioni di alimenti e bevande, inerenti alla partecipazioni a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi.
Il successivo comma 305 precisa pero' che, per l'anno 2007, la
detrazione sopra indicata spetta solo nella misura del cinquanta per
cento.
Al riguardo, si fa presente che, in base alle nuove disposizioni, sono
ammessi a fruire del diritto alla detrazione dell'Iva, addebitata in
relazione alle somministrazioni di pasti e alle prestazioni alberghiere
erogate in occasione di convegni, congressi e simili, tutti i soggetti
passivi che acquistano le predette prestazioni per lo svolgimento
dell'attivita' di impresa, arte o professione esercitata.
E' possibile quindi che, sussistendo i richiamati presupposti, anche i
relatori possano esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva.
Detrazione Iva in occasione di congressi: ambito temporale
Si chiede di sapere se la detrazione puo' essere effettuata oltre che
per tutte le prestazioni alberghiere e di ristorazione erogate nelle
giornate durante le quali si svolgono le manifestazioni anche per quelle
relative alla notte precedente e alla notte seguente al congresso.
RISPOSTA - L'art. 1, comma 304, della legge finanziaria 2007 prevede la
detraibilita' dell'Iva pagata sulle prestazioni alberghiere e sulla
somministrazione di alimenti e bevande, in occasione di partecipazione a
convegni, congressi ed eventi similari.
Riferendosi alle prestazioni erogate nei giorni di svolgimento dei
convegni, detta norma intende permettere la detrazione dell'Iva assolta
con riferimento alle spese alberghiere e di ristorazione strettamente
inerenti e necessarie ai fini della partecipazione alle attivita'
congressuali.
Le modalita' di organizzazione dell'evento o la localizzazione dello
stesso rispetto al domicilio dei partecipanti possono rendere necessario
sostenere tali spese nel giorno immediatamente antecedente al suo
svolgimento o nel periodo immediatamente successivo.
Ai fini del riconoscimento della detrazione si ritiene, pertanto, che
possano essere considerate non soltanto le spese per le prestazioni
alberghiere e di ristorazione che sono erogate nei giorni di svolgimento dell'evento (a cui testualmente fa riferimento la norma), ma anche le spese, relative agli stessi servizi, il cui sostenimento e' comunque necessario per la partecipazione alle attivita' congressuali.