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TRASPORTO ANIMALI SOFFERENTI, CHI DECIDE?

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L’articolo 12 del Dlgs 333/98 (attuazione della direttiva 93/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione degli animali durante la macellazione) prevede che gli animali feriti o malati siano macellati o abbattuti sul posto, tuttavia il veterinario ufficiale può autorizzare il loro trasporto per la macellazione o l’abbattimento purchè ciò non comporti ulteriori sofferenze. E’ quindi lasciata al veterinario ufficiale la discrezionalità di valutare o meno l’idoneità al trasporto degli animali, cioè stabilire se ai fini del loro benessere sia preferibile sottoporli a macellazione sul posto oppure caricarli sul camion e trasportarli al macello, a condizione che ciò avvenga senza arrecare ulteriori sofferenze. Al fine di alleviare la sofferenza degli animali non deambulanti, il veterinario ufficiale può eventualmente prendere in considerazione la possibilità di utilizzare ausili quali barelle, pedane in gomma od altri idonei strumenti atti a consentire il carico degli animali stessi. Ma la situazione normativa ha subito rilevanti aggiornamenti con il Regolamento CE n. 1/2005 che stabilisce la non idoneità al trasporto degli animali affetti da lesioni o problemi fisiologici per patologie, in particolare se non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto. Recita l'Allegato I, capo I, punto 2 lettera a) del Reg 1/2005: Tuttavia, animali malati o che presentano lesioni possono essere ritenuti idonei al trasporto se: a) presentano lesioni o malattie lievi e il loro trasporto non causerebbe sofferenze addizionali; nei casi dubbi si chiede un parere veterinario;). Quale veterinario?La mancata armonizzazione fra le due previsioni normative è oggetto di uno specifico quesito che il Ministero della Salute ha inoltrato alla Commissione Europea. Il regolamento 1/2005, infatti, non ha emendato l’articolo 12 della citata direttiva 93/119, che pertanto- per il Ministero della Salute- deve intendersi in vigore anche dopo il 5 gennaio 2007.