• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31295

VETERINARY ACT, DEFINIRE LE COMPETENZE

Immagine
L’obiettivo dell’UEVP ( Unione Europea dei Veterinari Pratici) è di stabilire, entro giugno del 2007, una posizione condivisa fra le organizzazioni veterinarie aderenti per la definizione dell’”Atto veterinario”. Troppi operatori in Europa svolgono compiti veterinari senza alcuna formazione e senza alcuna chiara investitura. L’illegalità trova terreno fertile in mancanza di una definizione delle competenze veterinarie. Inoltre, ci sono Paesi in cui determinate competenze veterinarie vengono espletate da non veterinari e la tendenza di questi ultimi è quella di avocarne a sè sempre di più; ci sono poi mosse governative che incoraggiano il trasferimento di competenze a non veterinari. Secondo l'UEVP, dove le competenze veterinarie sono imprecise o inesistenti esiste il pericolo che il benessere animale, la salute animale, la sanità pubblica e la reputazione della professione veterinaria siano compromessi. Si tratta di premesse ampiamente condivise da ANMVI che rappresenta la veterinaria italiana a Bruxelles e che ricopre l’incarico di Vice Presidenza dell’UEVP nella figura del Collega Marco Eleuteri. Di Veterinary Act si è discusso nel corso dell'ultima Assemblea europea di metà novembre, presente il delegato ANMVI Giuliano Lazzarini. Per l'Italia la discussione assume un rilievo particolare non essendo mai stato emanato un provvedimento di legge per stabilire le competenze veterinarie. Ma anche a livello europeo il problema è molto sentito, ,nè la Direttiva 1026/78, nè la 36/2005 elencano gli atti medico-veterinari riservati ( e quelle delegabili ad eventuali profili sanitari nei Paesi in cui sono istituiti). Perciò l’osservanza del principio che l’atto medico e chirurgico sull’animale possa eseguirlo solo il medico veterinario sulla base di un percorso di formazione e di abilitazione è lasciata, senza precise indicazioni, ai singoli stati membri e ai loro governi. L’UEVP non ha predisposto un elenco di competenze, ciò avrebbe potuto comportare errori di valutazione in ragione delle diverse complessità nazionali. Ma la scelta è stata adottata anche per dare flessibilità di interprestazione. Si è così limitata ad individuare 4 criteri in base ai quali ci si trova in presenza di un atto medico-veterinario: ogni intervento di tipo materiale o intellettuale (atto, compito, attività) che ha come obiettivo quello di diagnosticare, trattare o prevenire malattie negli animali, o di determinare lo status di salute di un animale, anche con riguardo al suo status psicologico; ogni intervento che ha conseguenze sull’ integrità fisica o psichica di un animale; ogni intervento che causa o può essere potenzialmente causa di dolore; ogni intervento di tipo invasivo. Con riferimento a quest’ultimo criterio si considera “invasivo” l’atto che comporta penetrazione con o senza strumenti in qualsiasi cavità anatomica dell’animale o che comporti penetrazione dell’epidermide o della mucosa. E’ il caso dell’iniezione. Il problema è particolarmente sentito in campo zootecnico. Moltissimi operatori di questo settore non hanno alcuna preparazione sulle cure degli animali, il che rappresenta un forte elemento di preoccupazione, trattandosi del primo anello della catena alimentare e considerati i livelli di auto-responsabilizzazione che il “pacchetto igiene” ha loro assegnato. Ma la gestione quotidiana del benessere animale ( alimentazione, igiene, ecc.) non può di per sè essere viatico per la cessione di competenze strettamente veterinarie, di tipo medico o farmacologico. Tenuto conto anche del fatto che la gestione quotidiana del benessere animale può essere meglio espletata con la collaborazione del veterinario. Anche la gestione del farmaco è stretta pertinenza veterinaria, non delegabile, incluse le CAM ( complementary and alternative medicines).