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FISCO: ATTENDIBILITA’ SOLO CON REGISTRO ANIMALI

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Il mancato rispetto della tenuta del registro di carico e scarico degli animali allevati determina l’inattendibilità della contabilità aziendale e conseguentemente l’onere del contribuente allevatore di provare che quanto accertato dall’ufficio sia infondato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sezione tributaria) che con sentenza n. 22582 del 20 ottobre ha accolto il ricorso presentato dal Fisco. La vicenda processuale trae origine dal ricorso proposto dal contribuente, un imprenditore esercente l’attività di allevamento e commercializzazione di bovini e suini, contro un avviso di accertamento con il quale il Fisco contestava- fra l’altro- sia l’omessa tenuta del registro di carico e scarico degli animali che l’omessa fatturazione delle cessioni di capi di allevamento. La Commissione tributaria provinciale rilevava che l’omessa tenuta del registro non consentiva di accertare le potenzialità produttive, ma accoglieva solo parzialmente l’appello. Idem dicasi per la commissione regionale competente. Il Fisco si è pertanto rivolto alla Cassazione che ha ribadito che: 1) se l’allevamento degli animali non è effettuato con mangimi ottenibili, per almeno un quarto di quelli necessari all’alimentazione degli animali dai terreni dell’azienda, l’attività di allevamento deve considerarsi non agricola; 2) l’imprenditore ha l’obbligo di tenere il registro di carico e scarico degli animali allevati. Del resto l’articolo 18 bis del DPR 600/73 stabilisce che i soggetti che svolgono attività di allevamento “devono tenere un registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l’indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi causa nel periodi di imposta. Lo stesso obbligo è inderogabilmente contenuto nel comma 4 della legge 165/90.