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IVA AUTO, IN ARRIVO IL MODULO PER IL RIMBORSO

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Dovranno essere presentate entro il 15 aprile 2007 le domande per ottenere il
rimborso della mancate detrazioni Iva per le auto aziendali e utilizzate per lavoro dai professionisti. E’ questa la principale novità contenuta nel decreto-legge del 15 settembre 2006, n. 258 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2006) convertito in legge. Il decreto, contenente contiene le disposizioni per gli adempimenti conseguenti alla sentenza relativa alla causa C-228/05 della Corte di Giustizia delle Comunità europee, è entrato in vigore il 15 novembre scorso.
Il provvedimento dispone inoltre che per ottenere il rimborso, escluse compensazioni e detrazioni, chi ha effettuato acquisti e importazioni dei beni e servizi oggetto della sentenza (i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato acquisti ed importazioni di beni e servizi) dovrà presentare apposita istanza per via telematica utilizzando lo specifico modulo che sarà approvato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento saranno individuati anche i dati e i documenti che devono essere indicati o predisposti a fondamento dell'istanza di rimborso.
Potranno essere, inoltre, stabilite le differenti percentuali di detrazione dell'imposta per distinti settori di attività in relazione alle quali è ammesso il rimborso in misura forfettaria. Resta ferma, per i contribuenti che non aderiscono al suddetto rimborso forfettario, ovvero per coloro che non presentano l'istanza entro il predetto termine del 15 aprile 2007, la possibilità di dimostrare il diritto ad una detrazione in misura superiore presentando apposita istanza ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, contenente i dati e gli elementi comprovanti la misura, nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, dell'effettivo utilizzo in base a criteri di reale inerenza. ( fonte: governo.it)