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ONAOSI, IL PARERE DEL LEGALE ANMVI

Il Tribunale del Lavoro di Parma, accogliendo il ricorso di alcuni farmacisti, nel giugno 2006 ha sollevato la questione di costituzionalità su un aspetto del contributo ONAOSI, vale a dire ha investito la Corte Costituzionale del seguente quesito: l’art.52 comma 23 della l.m. 289/2002 è legittimo, in relazione agli artt.3 e 23 Cost., nella parte in cui omette di stabilire la misura e/o i criteri specifici di determinazione del contributo obbligatorio? Il Giudice del Lavoro, cioè, ritenendo che il quesito posto dai farmacisti fosse rilevante e non manifestamente infondato sotto il profilo della legittimità costituzionale, ha “affidato” la questione alla Corte Costituzionale, la quale ora dovrà pronunciarsi sul punto. Ciò significa: innanzitutto che per ora il contributo Onaosi continua a restare obbligatorio, posto che il cit. art.23 non è stato minimamente toccato dal provvedimento del Tribunale parmense; in secondo luogo che la Corte Costituzionale potrà sì considerare illegittima la parte de qua del cit. art.23, come ritenuto dal Giudice di Parma (e questa decisione inciderebbe direttamente sulla norma che, benché nella sola parte de qua, diverrebbe inapplicabile), ma ben potrà anche considerarla legittima dal punto di vista costituzionale, con conseguente conferma integrale dell’attuale disciplina legislativa. Diversa era la questione come prospettata al Giudice del Lavoro di Bologna nel nostro ricorso, ove, più radicalmente che nel ricorso di Parma, si chiedeva che il Tribunale rimettesse la questione alla Corte Costituzionale sulla illegittimità costituzionale – in relazione agli artt.3, 18 e 38 Cost. – dell’art.52 comma 23 della l.m. 289/2002 non solo nella parte relativa alla misura e/o ai criteri di determinazione del contributo obbligatorio, ma in tutta la parte in cui estende l’obbligatorietà dell’iscrizione e del versamento del contributo alla fondazione Onaosi nei confronti dei medici veterinari libero professionisti. Ulteriormente diversa è poi la questione risolta dal Tribunale del Lavoro di Roma, che ha sospeso la cartella esattoriale emessa a carico di una farmacista per il mancato pagamento del contributo obbligatorio all’Onaosi, fondando il provvedimento sulla pendenza di una questione di costituzionalità (quella, appunto, sollevata dal Giudice di Parma) della norma posta a fondamento della pretesa dell’Onaosi. Ciò detto, va precisato che la posizione dei singoli allo stato risulta assolutamente immutata rispetto al momento antecedente alla pronunica dei provvedimenti del Giudice di Parma e di quello di Roma: il contributo Onaosi continua ad essere dovuto per legge: l’ordinanza del Tribunale di Parma – come appena illustrato – nulla ha stabilito (né avrebbe potuto) sulla obbligatorità o meno del contributo, e su tale provvedimento occorre aspettare la pronuncia della Corte Costituzionale; il provvedimento del Tribunale di Roma è limitato ed ha effetti solo sul singolo caso della ricorrente, ed è peraltro una decisione assolutamente discrezionale di quel giudice, il quale ha ritenuto di dover così provvedere, laddove un altro giudice potrebbe legittimamente decidere diversamente. Questo significa che ricorrere al Giudice per non pagare il contributo Onaosi è, da parte dei singoli veterinari, una strada dall’esito incerto, oltre che da vagliare di volta in volta per il singolo caso: · incerta, perché l’alea del giudizio in questa vicenda è particolarmente consistente, come dimostrano i diversi esiti dei ricorsi su Bologna e su Parma, i quali – benché diversi dal punto di vista del quesito da sottoporre alla Corte Costituzionale – hanno tuttavia sicuramente risentito della discrezionalità del Giudice nel decidere questioni di questo tipo, e dunque hanno risentito della legittima differenza di posizione dei vari Tribunali; · da valutare di volta in volta: la questione “generale” della legittimità costituzionale pende dinanzi alla Corte a ciò preposta, e le singole posizioni, quali, ad esempio, quella della farmacista di Roma, potranno essere decise da ciascun giudice in modo anche difforme rispetto a quanto statuito dal Giudice del Lavoro di Roma, con la conseguenza che se il ricorso viene respinto, occorrerà pagare non solo le spese legali ma anche il contributo maggiorato di interessi e quant’altro sia maturato nelle more del giudizio. Alla luce di quanto esposto, va da sé che qualora, comunque, il singolo vorrà rivolgersi al Giudice per ottenere di non pagare il contributo Onaosi, dovrà sicuramente rivolgersi ad un legale, sia perché nel nostro ordinamento la parte non può stare in giudizio personalmente (se non in rari casi che non riguardano i giudizi in questione), sia perché sarà necessario un avvocato per individuare che tipo di giudizio intraprendere e come prospettare la singola questione. Avv. Maria Teresa Semeraro