La possibilità di prelevare le ovaie ed altri tessuti al macello, che è concessa in deroga dal legislatore, non esime dal rispetto di tutte le altre condizioni prescritte, “che rappresentano una garanzia sanitaria inderogabile”. La Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario ha inviato agli Assessorati alla Sanità una nota esplicativa sul DPR 541/94 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi Terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina; nella nota, firmata dalla Direttrice Generale Gaetana Ferri il 9 novembre 2006, sono contenuti chiarimenti relativi al prelievo di ovaie al macello. In base alla normativa vigente, il prelievo di ovaie ed altri tessuti da bovine donatrici dopo il loro abbattimento al macello è consentito purchè siano rispettate le condizioni applicabili agli animali donatori di cui all’allegato B della Direttiva 89/556/CE, come modificato dalla Decisione della Commissione 94/113/CE. La possibilità di prelevare le ovaie ed altri tessuti al macello è concessa in deroga dal legislatore al comma 4 del citato allegato, ma “ non esime certamente dal rispetto di tutte le altre condizioni prescritte, che rappresentano una garanzia sanitaria inderogabile”. “Si fa peraltro presente - prosegue la nota- che nel corso della missione FVO effettuata in Italia dal 4 all’8 luglio 2005 per “valutare l’applicazione ed i controlli in relazione alle prescrizioni UE in materia di condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari di sperma e di embrioni di animali domestici della specie bovina”, gli stessi ispettori comunitari hanno rilevato come irregolare il prelievo di ovaie in un mattatoio riconosciuto, nel quale il veterinario responsabile dell’ispezione post-mortem non aveva emesso alcun certificato attestante le prescritte garanzie sanitarie, nonché il fatto che il veterinario del Gruppo Raccolta visitato durante la missione stessa, produceva nei medesimi locali embrioni da “partite” di ovaie provenienti da donatrici di cui risultava impossibile individuare l’allevamento d’origine. Da quanto sopra esposto si evince che il servizio veterinario dell’ASL competente per territorio al fine di rilasciare la prescritta certificazione sanitaria, nel caso in cui gli embrioni siano destinati agli scambi intracomunitari, deve richiedere anche per il prelievo al macello sia la certificazione dell’allevamento d’origine, che il rispetto di tutte le altre condizioni da applicare alle donatrici ( Allegato B commi da 1 a 3). Tali requisiti sono quindi elementi sostanziali della sopra detta certificazione sanitaria.”