Mentre i sanitari di tutta Italia stanno ricevendo in questi giorni le cartelle per il pagamento del contributo Onaosi, cominciano a registrarsi i primi esiti dei molti ricorsi avanzati alla magistratura contro l'obbligatorietà della contribuzione scaturita dalla legge 289/02. (Finanziaria 2003). Dopo la bocciatura del ricorso promosso dall’ANMVI presso il Tribunale di Bologna, quello di Milano, mercoledì scorso, ha proposto la conciliazione delle parti e – sul rifiuto dei legali dell’ANMVI ha fissato una nuova udienza al 9 febbraio 2007. “La Fondazione deve prendere atto- ha dichiarato il Presidente dell’ANMVI Carlo Scotti- che le proteste dei veterinari e dei farmacisti- le uniche due categorie contestatarie- non sono campate per aria ma si basano su motivazioni che possono trovare fondamento giuridico. Il Tribunale di Milano non ha liquidato in una sola udienza i nostri ricorsi, ma intende vederci chiaro”. L’appuntamento di febbraio sarà ancor più importante alla luce dell’ordinanza del Giudice del Lavoro di Parma, presso il quale avevano opposto ricorso alcuni farmacisti, sollevando una questione di legittimità costituzionale contestando le norme che consentono alla Fondazione Onaosi di riscuotere i contributi obbligatori dei professionisti sanitari nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione della stessa fondazione, che ne fissa misura e modalità di versamento con proprio regolamento soggetto all'approvazione dei ministeri vigilanti.Secondo l'ordinanza, la questione sollevata appare "rilevante e non manifestamente infondata" e la norma contenuta nell"art. 52, comma 23, della citata legge 289/02 presenta profili di illegittimità, in relazione agli articoli 3 e 23 della Costituzione, nella parte in cui omette di stabilire la misura e/o i criteri specifici di determinazione della misura e delle modalità del contributo obbligatorio.
Un'omissione che, sintetizzando le argomentazioni del giudice del lavoro della città emiliana, finisce per tradursi in una determinazione del contributo dovuto da tutti i contribuenti sul parametro esclusivo dell’età anagrafica, prescindendo del tutto da ogni riferimento al reddito degli stessi. "Così operando" scrive il giudice "la stessa entità del contributo grava su tutti indistintamente gli obbligati indipendentemente dal loro singolo reddito". Il Giudice del Lavoro ha disposto l"immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale. “ Il risultato dei farmacisti sarà utile alla causa dell’ANMVI, ma- precisa Scotti- l’ANMVI non contesta solo le modalità regolamentari di applicazione dell’obbligo, ma l’obbligo in sè. Infatti, l’ANMVI si appella, oltre che all’articolo 3 della Costituzione anche agli articoli 18 e 38. L’assistenza privata per la nostra Carta costituzionale, infatti, deve essere “libera”.