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MOVIMENTAZIONE CAPI, INTESA VDA-PIEMONTE

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La Regione autonoma Valle d'Aosta e la Regione Piemonte hanno raggiunto un' intesa per lo spostamento di capi di bestiame per pascolo, svernamento, demonticazione, commercializzazione e alpeggio in Piemonte per il periodo settembre 2006-agosto 2007. Il documento, presentato dall' assessore alla Sanita' e Politiche sociali, Antonio Fosson, di intesa con Giuseppe Isabellon, assessore all' Agricoltura, e' stato approvato dalla Giunta valdostana e tiene conto del programma regionale di bonifica sanitaria del bestiame da attuarsi con i piani di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da tubercolosi e leucosi e degli allevamenti bovini e ovi-caprini da brucellosi. ''L' obiettivo - spiegano gli assessori - e' impedire la diffusione delle malattie infettive e di quelle a carattere diffusivo''. Il protocollo, che regolamenta gli spostamenti di capi appartenenti ad allevatori residenti in Valle d' Aosta, con disponibilita' di strutture nella Regione di residenza e prevalente stazionamento degli animali nella stessa, consente lo spostamento per pascolo o svernamento, nella Regione Piemonte, esclusivamente ai bovini appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da 4 tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e agli ovi-caprini appartenenti a greggi ufficialmente indenni da brucellosi. Gli allevatori interessati devono inoltrare domanda al Veterinario ufficiale competente per territorio dell'UB della sanita' animale del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta in tempo utile, prima dello spostamento.La domanda deve essere accompagnata da una copia della scheda sanitaria su cui sono state registrate le prove eseguite su tutti i capi in eta' diagnostica dell'effettivo, da non piu' di 60 giorni per tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina e da non piu' di 60 giorni per brucellosi ovi-caprina. Gli animali destinati temporaneamente ad aziende piemontesi dovranno inoltre risultare negativi al test ELISA per la ricerca degli anticorpi totali (nel caso di bovini non vaccinati) o per gli anticorpi gE (nel caso di bovini vaccinati con vaccino deleto per la glicoproteina E) eventualmente integrati dal test anticorpi gB effettuato nei sessanta giorni precedenti lo spostamento; oppure - se sierologicamente positivi, devono essere vaccinati, prima della movimentazione, secondo un protocollo ratificato dalla Asl di destinazione. Gli animali positivi non potranno in ogni caso essere destinati ad allevamenti del Piemonte aderenti al piano volontario IBR. Per la tubercolosi bovina, i capi di eta' superiore ai 60 giorni, destinati ad aziende in cui sono detenuti capi piemontesi, dovranno essere sottoposti con esito favorevole al test del gamma interferone nei 90 giorni precedenti l'inoltro. (ANSA).