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TARIFFE, L’ORDINE CONTRO IL DUMPING

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Se da un lato è pur vero che il Ministro dello Sviluppo Economico ha cancellato ogni potere di intervento disciplinare nei confronti dei professionisti che non rispettano i minimi tariffari, dall’altro ha mantenuto la fissazione di tariffe intese come parametri di riferimento, sia in caso di contenzioso con il cliente, sia per le verifiche della veridicità e della correttezza del professionista. Le interpretazioni della Legge Bersani che vengono dall’Ordine forense vanno in questa direzione. Gli avvocati ribadiscono il permanere del valore deontologico dei tariffari e le possibilità di intervento dell’Ordine nei confronti degli iscritti. La circolare del Consiglio Nazionale Forense agli iscritti sostiene che l’aver eliminato i minimi tariffari e l’aver ammesso compensi correlati al risultato della prestazione non esclude il controllo degli Ordini sui professionisti. Potere disciplinare anti-dumping - I compensi dovranno essere determinati in base a principi di correttezza del rapporto con il cliente, ovvero non potranno essere irrisori o non adeguati all’impegno della prestazione. Gli Ordini professionali possono verificare l’irrisorietà e la sproporzione in relazione all’impegno necessario per una dignitosa prestazione professionale ( valutabile in termini di tempo, di spese vive, di struttura operativa indispensabile, di aggiornamento professionale). Chi non rispetta i minimi deontologici, ovvero applica tariffe sotto-costo o al di sotto dei valori di mercato, può incorrere in sanzioni disciplinari per dumping, ovvero concorrenza sleale, perché viola i divieti deontologici quale il divieto di accaparramento della clientela, attraendo nuovi clienti con mezzi che non tengono conto della qualità professionale e della prestazione resa. E’ in questo senso che l’Ordine degli Avvocati interpreta il compito assegnato dal Ministro Bersani agli Ordini di verificare che nella pubblicità informativa il professionista si sia attenuto a criteri di trasparenza e veridicità del messaggio.