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MANGIMI E PAESI TERZI, ECCO I CONTROLLI

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A decorrere dal 1° gennaio 2006, con l’applicazione del Regolamento (CE) n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali di mangimi e alimenti, nonché del Regolamento (CE) n. 183/2005, relativo ai requisiti per l’igiene dei mangimi, vengono apportate alcune innovazioni per ciò che concerne sia l’importazione che l’esportazione dei mangimi. Anche il D. Lgs. 17 giugno 2003, n. 223, emanato in attuazione delle direttive comunitarie 2000/77/CE e 2001/46/CE, detta norme relative all’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell’alimentazione animale. Per questo, il MInistero della Salute ha fornito indicazioni relative alle procedure di importazione, esportazione e ai controlli ufficiali da effettuare sulle partite dei prodotti destinati all’alimentazione animale. Le linee guida sono contenute nella circolare ministeriale del 4 agosto 2006, inviata a tutte le autorità competenti e alle organizzazioni di settore. Per mangime- o alimento per animali- si intende qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali. La nota ministeriale - Linee direttrici in materia di controlli ufficiali da effettuare sugli alimenti per animali ( mangimi) provenienti da Paesi Terzi o destinati a Paesi Terzi -dettaglia le condizioni per l’importazione e l’esportazione di mangimi, i controlli sulle materie prime, l’etichettatura, i controlli analitici e il campionamento.