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SCORTE FARMACI, MODIFICARE L’ART. 81

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AISA, l’Associazione delle Industrie di Sanità Animale ha nuovamente sollecitato al Ministero della Salute una modifica del divieto di tenuta delle scorte di medicinali veterinari contenenti antibatterici e chemio-terapici da somministrarsi attraverso gli alimenti liquidi o solidi, negli impianti di allevamento e custodia di animali destinati alla produzione di alimenti. Il divieto, previsto dal nuovo Codice del Farmaco Veterinario ( comma 2 dell’articolo 81) non è condiviso nemmeno dall’ANMVI che nel corso dell’incontro presso la Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco ha sollevato il problema: “ Comprendiamo le preoccupazioni del Ministero – ha dichiarato Carlo Scotti, Presidente dell’ANMVI - ed è giusto che le aziende zootecniche possano detenere queste scorte dando la massima garanzia, ma riteniamo anche che il Medico Veterinario dell'allevamento, sperando che si possa arrivare al più presto all'approvazione della normativa riguardante il Veterinario aziendale, sia sufficiente per ruolo e professionalità a garantire il corretto utilizzo dei farmaci”. AISA ha invitato il Ministero della Salute a considerare che “la rete distributiva attualmente non garantisce un servizio continuo (tutti i giorni e 24 ore su 24), pertanto la salute e il benessere degli animali sono a rischio”. Inoltre il divieto potrebbe determinare la mancanza di prodotti per inizio terapia in caso di situazione di emergenza con conseguente danno alla salute e al benessere degli animali allevati. il divieto di detenzione di scorte “è insostenibile in alcune tipologie di allevamento industriale, come ad esempio in quello avicolo e in quello suinicolo, che necessitano di tutta la flessibilità e rapidità nella gestione di emergenze sanitarie di qualsiasi natura”. Secondo AISA, infine, “con tale il divieto si possono attivare pericolosi canali illegali di reperimento e di gestione delle materie prime”. AISA e ANMVI condividono l’assunto che le garanzie fornite dal Medico veterinario in tema di gestione delle scorte possono essere sufficienti a tranquillizzare la Pubblica Amministrazione. Ecco cosa prevede l’ Art. 81. Modalita' di tenuta delle scorte negli impianti di allevamento e custodia di animali destinati alla produzione di alimenti : 1. Nel caso di impianti di allevamento e custodia di animali destinati alla produzione di alimenti, autorizzati alla detenzione di scorte di medicinali veterinari, uno o piu' medici veterinari sono responsabili della custodia e dell'utilizzazione delle stesse e della tenuta di un apposito registro di carico e scarico. I nominativi dei medici veterinari responsabili delle scorte devono essere indicati nella domanda di autorizzazione alla quale deve essere allegata dichiarazione scritta di accettazione da parte degli stessi con l'indicazione delle ulteriori strutture presso le quali risultano eventualmente responsabili delle stesse mansioni. La somministrazione agli animali dei medicinali veterinari costituenti le scorte deve avvenire nel rispetto degli obblighi di registrazione previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo di attuazione della direttiva n. 2003/74/CE. 2. Non possono formare oggetto delle scorte i medicinali veterinari contenenti antibatterici e chemioterapici da somministrarsi attraverso gli alimenti liquidi o solidi.