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PROFESSIONI, RICONOSCIMENTO REGIONALE

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Su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi, e del Ministro per gli affari regionali, La Loggia, il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo per la ricognizione dei principi fondamentali desunti dalle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge n.131 del 2003, in materia di professioni. Lo schema prevede la possibilità per le professioni non regolamentate di essere riconosciute dalle Regioni. Recita l’articolo 2, comma 4: “ Le associazioni costituite da professionisti che non esercitano attività regolamentate, tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge, possono essere riconosciute dalla regione nel cui ambito territoriale si esauriscono le relative finalità statutarie”. L’attività professionale oggetto dello schema di dlgs, se esercitata in forma di lavoro autonomo, è equiparata all’attività d’impresa ai fini della concorrenza, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali. La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari. I titoli professionali rilasciati dalle regioni abilitano all’esercizio professionale anche al di fuori dei limiti territoriali regionali. Il provvedimento, che è assoggettato ad una particolare procedura che prevede una doppia sottoposizione al parere della Conferenza Stato-Regioni e delle Commissioni parlamentari competenti, ricevuti i pareri preliminari verrà trasmesso nuovamente ai predetti organi per la definitiva fase consultiva.