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QUOTE ONAOSI:SI’ DEI MINISTERI VIGILANTI

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In data 27 maggio 2005 i ministeri vigilanti , Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, hanno approvato in via definitiva, così come previsto dall'art.3 comma 3 del D.lg.vo 30/6/1994 n° 509, la delibera del CdA n° 13 del 20/3/2005 che fissa per il periodo 2005 - 2010 le quote contributive così come dallo schema sotto riportato. In via preliminare gli stessi ministeri hanno approvato il bilancio tecnico attuariale all' 1/1/2005. Gli schemi sotto riportati riepilogano per mese e per anno gli importi. CONTRIBUTO MENSILE : · € 1,00 (uno/00) al mese per i contribuenti con meno di 5 (cinque) anni complessivi di iscrizione al rispettivo ordine professionale · € 1,00 (uno/00) al mese per i contribuenti che, a prescindere dall'età, anagrafica e dall'anzianità di iscrizione all'ordine professionale frequentino un corso di prima specializzazione in discipline sanitarie soggetta a borsa di studio (che obblighino un rapporto esclusivo e non permettano quindi di esercitare altra attività al di fuori della specializzazione) · € 1,00 (uno/00) al mese per i contribuenti che, a prescindere dall'età, anagrafica e dall'anzianità di iscrizione all'ordine professionale, abbiano un reddito imponibile complessivo annuo inferiore a € 14.000,00 (quattordicimila) - (che ricomprende pertanto anche gli invalidi fisici e psichici con tale reddito) · € 3,00 (tre/00) al mese, per i contribuenti aventi un'età inferiore ai 33 anni e un reddito imponibile pro-capite annuo inferiore a € 28.000,00 (ventottomila/00) · € 10,00 (dieci/00) al mese, per i contribuenti aventi un'età inferiore ai 33 anni e un reddito imponibile pro-capite annuo superiore a € 28.000,00 (ventottomila/00) · € 6,00 (sei/00) al mese, per i contribuenti aventi un'età superiore ai 33 anni e inferiore ai 67 anni, aventi un reddito imponibile pro-capite annuo inferiore a € 28.000,00 (ventottomila/00) · € 10,00 (dieci/00) al mese, per i contribuenti aventi un'età superiore ai 33 anni e inferiore ai 67 anni, aventi un reddito imponibile pro-capite annuo superiore a € 28.000,00 (ventottomila/00) · € 1,00 (uno/00) al mese, per i contribuenti aventi un'età superiore ai 67 anni, o, in alternativa, un contributo una tantum di € 60,00 (sessanta/00), salvo che non abbiano regolarmente versato contributi all'Onaosi per 30 (trenta) anni, nel qual caso sono esentati da obblighi contributivi, senza perdita del relativo status CONTRIBUTO ANNUALE: · € 12,00 per i contribuenti con meno di 5 (cinque) anni complessivi di iscrizione al rispettivo ordine professionale · € 12,00 per i contribuenti che, a prescindere dall'età, anagrafica e dall'anzianità di iscrizione all'ordine professionale frequentino un corso di prima specializzazione in discipline sanitarie soggetta a borsa di studio (che obblighino un rapporto esclusivo e non permettano quindi di esercitare altra attività al di fuori della specializzazione) · € 12,00 per i contribuenti che, a prescindere dall'età, anagrafica e dall'anzianità di iscrizione all'ordine professionale, abbiano un reddito imponibile complessivo annuo inferiore a € 14.000,00 (quattordicimila) - (che ricomprende pertanto anche gli invalidi fisici e psichici con tale reddito) · € 36,00 per i contribuenti aventi un'età inferiore ai 33 anni e un reddito imponibile pro-capite annuo inferiore a € 28.000,00 (ventottomila/00) · € 120,00 per i contribuenti aventi un'età inferiore ai 33 anni e un reddito imponibile pro-capite annuo superiore a € 28.000,00 (ventottomila/00) · € 72,00 per i contribuenti aventi un'età superiore ai 33 anni e inferiore ai 67 anni, aventi un reddito imponibile pro-capite annuo inferiore a € 28.000,00 (ventottomila/00) · € 120,00 per i contribuenti aventi un'età superiore ai 33 anni e inferiore ai 67 anni, aventi un reddito imponibile pro-capite annuo superiore a € 28.000,00 (ventottomila/00) · € 12,00 per i contribuenti aventi un'età superiore ai 67 anni, o, in alternativa, un contributo una tantum di € 60,00 (sessanta/00), salvo che non abbiano regolarmente versato contributi all'Onaosi per 30 (trenta) anni, nel qual caso sono esentati da obblighi contributivi, senza perdita del relativo status I suddetti importi saranno automaticamente rivalutati, in ragione d'anno (e a partire dal 2006), nella misura dell'indice annuale FOI (fonte ISTAT), ai soli fini dell'adeguamento all'inflazione. Gli importi hanno valore annuale e non sono frazionabili e hanno valore a partire dall'anno 2005. Come preannunciato nell'ottobre del 2004, l'Ufficio di Presidenza della Fondazione ONAOSI ha elaborato una proposta che è stata sottoposta al Consiglio di Amministrazione, e da questo approvata all'unanimità in data 13 novembre 2004, relativa all'introduzione di una soglia di reddito che potesse venire incontro ai sanitari con una quota contributiva estremamente ridotta: · agli specializzandi (sopratutto medici) che sono obbligati a non esercitare alcuna attività lavorativa oltre la frequenza della scuola stessa · ai giovani neo iscritti agli ordini che, a causa della difficile situazione economica, si trovano in oggettive difficoltà per formare un reddito · al disagio economico di alcuni sanitari, indipendentemente dall'età anagrafica · a coloro che si trovino in situazioni di invalidità fisica o psichica, indipendentemente dall'età anagrafica, tali da avere ridotte capacità lavorative al fine di conseguire un reddito oltre un certo valore. Il Vice Presidente - Dott. Luca BERTANI