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STRUTTURE, DECRETO IN LOMBARDIA

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Con il Decreto 5403 del 13 aprile 2005 la Regione Lombardia ha recepito l’Accordo Stato Regioni del 2003 sui requisiti minimi delle strutture veterinarie. Il Decreto si riferisce ai Requisiti necessari e sufficienti delle strutture veterinarie pubbliche e private, aventi accesso al pubblico, ove si esercita la professione veterinaria sugli animali e/o su materiali biologici animali. Le tipologie individuate sono: studio, studio veterinario associato, ambulatorio veterinario, clinica o casa di cura veterinaria, ospedale veterinario e laboratori veterinario di analisi. Il decreto non riconosce come strutture veterinarie: i locali e gli impianti dove si esercita la professione veterinaria quale mera attività intellettuale in assenza di animali e/o materiali biologici; i locali e gli impianti pubblici dove si svolgono attività istituzionali ai sensi della vigente normativa, quali ad esempio le attività previste ai sensi della Legge 14/08/1991, n. 281; i mezzi mobili, di AA.SS.LL. e II.ZZ.SS. utilizzati esclusivamente per effettuare attività istituzionali ai sensi della vigente normativa, quali, ad esempio, le attività previste ai sensi della Legge 14/08/1991, n. 281; i mezzi mobili adibiti esclusivamente al trasporto di animali malati o feriti (denominanti anche ambulanze veterinarie). È vietato l’uso di mezzi mobili attrezzati (veicoli, campers, roulottes, furgoni etc.). Le denominazioni antecedenti all’entrata in vigore del decreto, non riferite alle classificazioni previste possono essere mantenute esclusivamente se riportate nella ragione sociale della struttura.