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PROFILI SANITARI, PRONTO IL TESTO UNICO

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Nella seduta di martedì scorso la Commissione Igiene e Sanità del Senato, sotto la Presidenza del Sen Tomassini e alla presenza del Sottosegretario Cursi, è giunta all’approvazione del testo unificato delle proposte di legge che istituiscono nuovi profili sanitari. Si tratta dell’unificazione di quattro proposte (fra cui una presentata dal Governo) sulla quale la Commissione ha convenuto di rinviare la discussione, fermo restando l’assunzione del ruolo di relatore da parte del Presidente Antonio Tomassini, in sostituzione del relatore Salini, nel frattempo nominato Sottosegretario di Stato alla Salute. Il testo unificato all’articolo 6 bis istituisce alcuni profili di operatore tecnico di sanità veterinaria. Ecco come recita l’articolo: 1.È istituita la figura professionale dell’operatore tecnico ausiliario di sanità veterinaria, il quale svolge l’attività di cattura degli animali, il loro contenimento, nel rispetto del benessere animale, la pulizia degli ambienti compresi quelli in cui sono custoditi gli animali, il ritiro dalle strade e dagli altri luoghi pubblici degli animali morti, il trasporto del materiale, la manutenzione degli utensili e delle apparecchiature in dotazione. 2. È istituita la figura professionale dell’operatore tecnico specializzato ausiliario di sanità veterinaria, il quale svolge l’attività di cattura, assistenza, alimentazione e cura della mano agli animali stabulati, curandone l’igiene individuale e quella degli ambienti in cui sono ricoverati, garantendo l’applicazione delle norme sul benessere animale; svolge altresì il trasporto del materiale, ivi compresi gli animali morti, la guida degli automezzi speciali (autocanili e ambulanze veterinarie), la loro pulizia e la manutenzione degli utensili e delle apparecchiature in dotazione. 3. È istituita la figura professionale dell’operatore socio-sanitario addetto all’assistenza zooiatrica, il quale svolge la sua attività sia nel settore veterinario che in servizi di tipo socio-sanitario anche in ambiente ambulatoriale od ospedaliero veterinario e al domicilio dell’utente. Egli svolge la sua attività su indicazione degli operatori professionali sanitari o del personale medico veterinario, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale 4. L’attività dell’operatore di cui al comma 1 consiste nell’assistenza diretta alle attività terapeutiche veterinarie, nell’assistenza alle attività chirurgiche veterinarie, e nell’assistenza alle attività e terapie assistite con animali.