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LIMITATA LA TRACCIABILITA' DEI MANGIMI

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Secondo l'Avvocato generale in funzione alla Corte di giustizia europea, l'italiano Antonio Tizzano, a cui è stato affidato l'interpello giunto da vari organismi nazionali aditi da società produttrici di mangimi che impugnavano le norme di attuazione riferite alla tracciabilità, la Corte dovrà stabilire se l'obbligo di fornire indicazioni quantitative sulla composizione dei mangimi sia conforme al principio di proporzionalità ed al diritto fondamentale di proprietà, ai principi di precauzione, di eguaglianza e di libertà di impresa. Secondo Tizzano " si tratta di un obbligo sproporzionato, perchè costringe i produttori a rivelare ai clienti lesatta formula dei mangimi, con un grave pregiudizio per le loro imprese. Per questo la Corte dovrebbe dichiaralo invalido". Infine, l'Avvocatura generale si chiede se la direttiva 2002/02 CE sia applicabile in assenza di un apposito elenco delle materie prime utuilizzabili nei mangimi composti, peraltro auspicabile dato che la compilazione di un elenco di questo genere da parte della Commissione europea faciliterebbe il lavoro fegli stati membri nella trasposizione della direttiva. ( ItaliaOggi, 8 aprile 2005)