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IRAP, RETROATTIVA L'INDEDUCIBILITA'

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Una circolare dell'Agenzia delle Entrate, la n. 13/E del 5/4/05, fa chiarezza sulle novità introdotte in tema di IRAP a partire dalla Finanziaria 2003 intervenendo, in particolare, sul dibattuto tema della indeducibilità dalla base imponibile della imposta dei contributi erogati per legge ribadendone la correttezza del metodo e la sua retroattività. Il comma 3 dell'art.5 della Finanziaria 2003 contiene una norma d'interpretazione autentica della disposizione contenuta nell'art.11, comma 3, del dlgs n. 446/97 riguardante la disciplina dei contributi erogati in forza di legge. La norma in questione sostituisce il comma 2-quinquies dell'art. 3 del dl 24/9/02, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/11/02, n.265. Essa chiarisce che sono imponibili ai fini IRAP i contributi per i quali non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi o da leggi speciali una specifica esclusione dalla base imponibile dell'IRAP. Fanno eccezione a tale principio i soli contributi correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, che risultano, comunque, sempre non imponibili. L'Agenzia evidenzia l'effetto retroattivo dell'imponibilità dei contributi erogati a norma di legge, laddove l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta medesima non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale o derivi dalla correlazione con componenti negativi non dedotti. ( Italia Oggi, 6 aprile 2005)