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SSN, ECM E PROGRESSIONE DI CARRIERA

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E’ all’esame della Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge Principi fondamentali in materia di Servizio Sanitario Nazionale . Il ddl, al quale il Parlamento ha affiancato altri progetti concorrenti, è d’iniziativa del Ministro della Salute, Girolamo Sirchia. I presupposti e le finalità sono esplicitamente illustrate nella presentazione del testo: “Il decreto legislativo 30 dicembre 1992,n.502, ha attribuito al direttore generale delle aziende sanitarie tutti i poteri di gestione;il decreto legislativo 19 giugno 1999,n.229, ha poi accentuato tale potere monocratico anche su aspetti di preminente interesse sanitario. Tale scelta, valida forse nella fase iniziale di trasformazione del sistema sanitario, ha determinato nel lungo periodo disfunzioni ed abusi. E `emersa così`l ’esigenza,condivisa,anche se con diverse accentuazioni,da tutte le forze politiche e sindacali,di interventi per mitigare l’attuale potere del direttore generale e coinvolgere maggiormente i medici e gli altri dirigenti sanitari,ora del tutto estromessi, nel governo delle attività cliniche e nelle scelte strategiche delle aziende sanitarie”. Fra le disposizioni previste dal ddl, alcune riguardano i crediti ECM e la progressione di carriera: “Si stabilisce il principio che la valutazione dei dirigenti è effettuata sui titoli professionali,scientifici e di carriera, nonché sulle attività di aggiornamento professionale continuo (ECM)effettuate”. Pertanto la commissione di selezione, che attualmente “non opera in base a criteri di valutazione prestabiliti in generale dalla legge, ma in base a criteri fissati, caso per caso, dalla commissione stessa “ dovrà “procedere alla selezione di tre concorrenti con il migliore giudizio complessivo in base ai titoli posseduti. Il direttore generale ha facolta`di scelta nell ’ambito della terna”. Oltre a tener conto dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati, la Commissione dovrà tener conto “ dei crediti in attivita `di formazione continua relativi alla frequenza di corsi di educazione medica continua (ECM),maturati nel triennio pre cedente alla data del bando”.