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TRAFFICO ANIMALI, COOPERAZIONE NELLA UE

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Per dare piena attuazione alla cooperazione giudiziaria nell’Unione, il Consiglio Europeo ha adottato una Decisione quadro che facilita l’esecuzione di sanzioni pecuniarie in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui sono state comminate. (2005/214/GAI DEL CONSIGLIO del 24 febbraio 2005 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie) L’ambito di applicazione della Decisione riguarda fra gli altri i seguenti reati: criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette — traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita— traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. Lo Stato di esecuzione della sanzione può decidere di ridurne l’importo “all’importo massimo previsto per atti dello stesso tipo dalla legislazione nazionale dello Stato di esecuzione allorché gli atti rientrano nella competenza di quest’ultimo”. Gli Stati membri adotteranno le misure necessarie per conformarsi alla Decisione quadro entro il 22 marzo 2007. (fonti: animalieanimali.it, GUCE)