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INTERESSE COLLETTIVO DEI PROFESSIONISTI

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Il Tar della Lombardia interviene su una questione spesso dibattutta, quella della rappresentatività delle associazioni professionali per poter agire in giudizio a difesa di interessi degli iscritti o della categoria. Con sentenza n. 247 del 4 febbraio 2005 il Tar fa chiarezza sul problema affermando che le associazioni professionali per poter agire in giudizio devono avere un interesse collettivo di tutta la categoria e non dei singoli associati. " L'interesse collettivo", si legge nella sentenza, " è infatti definibile come l'interesse al corretto esercizio del potere amministrativo da parte di una organizzazione di tipo associativo, e risulta differenziato sia rispetto a quello facente capo alla generalità dei cittadini, che rispetto a quello dei singoli appartenenti alla categoria". Il collegio puntualizza quindi un principio già consolidato nella giurisprudenza amministrativa affermando che l'interesse su cui si fonda la legittimazione ad agire delle associazioni professionali non corrisponde alla somma degli interessi individuali dei singoli iscritti, ma deve avere carattere collettivo e riferirsi alla categoria in modo complessivo ed unitario.
Al riguardo si era espressa anche l’Avv. Maria Teresa Semeraro per conto dell’ANMVI: “ L’Associazione A.N.M.V.I., in quanto tale, non sempre (anzi assai raramente) può sostituirsi al singolo veterinario soprattutto nel promuovere azioni legali. Per quanto riguarda le professioni intellettuali il fenomeno associativo risponde anche all’esigenza di affrancare il professionista da una rappresentazione meramente individualista dei problemi collegati all’esercizio della propria attività: attraverso l’associazione i singoli professionisti trovano una loro collocazione in quanto categoria in grado di interagire con maggior peso nella dialettica politica con le Istituzioni non solo per la tutela dei propri diritti ma anche per meglio significare la funzione e le finalità della professione medesima.