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EMILIA, LEGGE SUL BENESSERE ANIMALE

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E’ stata approvata dal Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna e promulgata dal Presidente della Giunta Regionale la legge n.5 del 17 febbraio “Norme a tutela del benessere animale” . Con questa legge la Regione, interviene a disciplinare le modalità di corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere degli animali. Rientra nella definizione di animale da compagnia, ogni animale senza fini produttivi o alimentari. Sono compresi pertanto, gli animali che svolgono attività utili all’uomo (cane per disabili, animali da pet therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità) e gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, fermo restando l’impegno della Regione a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche. Per quanto riguarda le norme tecniche di attuazione, si legge all’art. 4, la vigilanza della legge è svolta dalle Aziende Unità sanitarie locali, dalle Province e dai Comuni. “Con uno o più atti, la Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, informate le associazioni interessate, emana, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, apposite indicazioni tecniche, aventi ad oggetto: a) le specifiche modalità di protezione e di tutela degli animali da compagnia, prevedendo in particolare le condizioni della loro esposizione alla luce naturale od artificiale e ad ambienti esterni, i requisiti delle strutture e dei ricoveri che li ospitano e gli obblighi nei confronti degli animali malati o feriti; b) i criteri per la classificazione del rischio provocato da cani con aggressività non controllata ed i parametri per la sua rilevazione, nonché i percorsi di controllo e rieducazione dell’animale ai fini della prevenzione delle morsicature di cani di proprietà; c) le condizioni minime di ricovero e contenzione di piccoli mammiferi, pesci ornamentali ed animali da acquario, uccelli ornamentali, anfibi e rettili; d) la determinazione di specifici requisiti per strutture ed attività, nei casi e nei modi individuati dalla presente legge; e) le indicazioni tecniche per lo svolgimento di gare di equidi e altri ungulati nel corso delle manifestazioni popolari di cui all’articolo 7, comma 3 e i requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell’attività circense da parte dei Comuni di cui all’articolo 7, comma 4, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione CITES del Ministero dell’Ambiente emanati il 10/5/2000". Sono escluse dalla definizione di strutture connesse al commercio di animali da compagnia le strutture veterinarie pubbliche e private. Per quanto riguarda i “Programmi di informazione e di educazione a tutela degli animali da compagnia” (Art.13), la Giunta regionale, dopo aver consultato la Commissione consiliare competente definirà le modalità per la promozione di corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale che saranno rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza e alle associazioni di volontariato.