L’attività di vendita del farmaco si colloca in una fase successiva e distinta rispetto alla prestazione fornita dal medico veterinario, ed è pertanto oggetto di un autonomo rapporto fra le parti, pertanto l’imposta si applica separatamente per le due attività, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo volume d’affari.
E’ quanto sostiene l’Agenzia delle Entrate in una nota inviata alla FNOVI il 7 febbraio scorso, in materia di applicazione dell’IVA sulla cessione del farmaco. L’Agenzia ha scritto in risposta alla Federazione che nel marzo del 2002 chiedeva di “ permettere una gestione separata dell’attività professionale da quella della gestione del farmaco lasciando a ciascuna la rispettiva aliquota, dando la possibilità di riportare entrambe sulla stessa ricevuta fiscale senza interpretare questo come concetto di accessorietà per quanto riguarda la cessione del prodotto, indipendentemente dal suo valore, che in alcuni casi potrà anche essere superiore a quello della prestazione. Per essere più chiari: visita – tot euro + IVA 20% (questo valore sarà soggetto al 2% ENPAV); e terapia (farmaco) – tot euro + IVA 10% (non soggetto al 2% ENPAV)”.
Con la nota del 7 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha confermato un parere già espresso prima dell’entrata in vigore del DM 306/2001 che ha introdotto la possibilità di cessione diretta del farmaco da parte del medico veterinario. In sostanza, la soluzione adottata dalla FNOVI di considerare ai fini fiscali la cessione del farmaco prestazione complementare alla prestazione veterinaria principale non viene riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate: le cessioni devono essere fatturate separatamente rispetto alle prestazioni professionali, con l’adozione di una distinta serie numerica e devono essere annotate in registri contabili separati da quelli relativi all’attività veterinaria.