Il regolamento (CE) n. 998/2003- che fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti- dispone che gli animali da compagnia siano accompagnati da un passaporto che attesti la validità della vaccinazione antirabbica, ovvero dell’eventuale rivaccinazione («richiamo»), conformemente alle raccomandazioni
del laboratorio di fabbricazione del vaccino. Le raccomandazioni del fabbricante del vaccino indicano chiaramente la scadenza del periodo di immunità e la data entro la quale è necessario rifare la vaccinazione
(o richiamo). Ma il regolamento (CE) n. 998/2003 non specifica dopo quanto tempo interviene l’immunità contro la rabbia. A fini di chiarezza della legislazione comunitaria pertinente, la Commissione Europea ha quindi adottato una specifica Decisione, in base alla quale la vaccinazione antirabbica è considerata valida 21 giorni dopo la fine del protocollo di vaccinazione imposto dal fabbricante per la prima vaccinazione nel paese in cui è somministrato il vaccino. Tuttavia, il vaccino antirabbico va considerato valido a partire dalla data di nuova vaccinazione (richiamo), laddove il vaccino
sia somministrato nel corso del periodo di validità indicato dal fabbricante di un vaccino precedente nel paese in cui quest’ultimo è stato somministrato. La vaccinazione è considerata come una vaccinazione primaria in assenza del certificato veterinario attestante la vaccinazione precedente.
La Decisione si applica a partire dal 7 febbraio 2005.
(Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 31 del 04 Febbraio 2005)