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NON DENUNCIABILE LA DISTRAZIONE CLIENTI

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Un avvocato, ma l'aspetto giuridico vale per qualsiasi libero professionista, ha denunciato un suo ex praticante che andando via dallo studio aveva portato con se alcuni fascicoli di clienti che stava seguendo lui direttamente. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso con sentenza 560 del 13 gennaio, terza sezione civile, ritenendo non applicabile analogicamente al caso in discussione l'articolo 2598 del Codice Civile. " Non si nega" dicono i giudici " che sotto il profilo meramente economico studi di libero professionisti siano de facto ( per personale, mezzi tecnici e quant'altro), assimilabili alle aziende" però una simile considerazione non vale quando si tratta di applicare la tutela civilistica prevista per le imprese vere e proprie. I giudici hanno quindi distinto nettamente l'attività imprenditoriale da quella libero-professionale. La prova più evidente, secondo i giudici, è che il libero professionista ha la assoluta incompatibilità con la attività di commerciante. La Corte di Cassazione ha quindi respinto la richiesta del ricorrente che sosteneva nel caso specifico l'applicabilità dell'art. 2598 del C.C. sostenendo che" l'esercizio di una professione intellettuale, svolta in modo continuativo e con stabile organizzazione, può essere qualificata come attività di impresa". L'unico codice invocabile, di fronte a queste scorrettezze nell'ambito dello svolgimento di una libera professione, resta quindi soltanto quello deontologico. ( Il Sole-24 Ore, 2 febbraio 2005 )