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OCHE, CANCELLATO DIVIETO GAVAGE

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La Legge 306 del 27 dicembre 2004 ( ribattezzata Decreto “mille proroghe”) è entrata in vigore l’11 gennaio. All'articolo 12-bis cancella o posticipa alcune disposizioni a favore del benessere animale contenute nel Decreto Legislativo 146 del 2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti". In particolare cancella il divieto di ingozzamento forzato per anatre ed oche (gavage) in vigore da dodici mesi, proroga al 31 dicembre 2005 del divieto di spiumatura di volatili vivi e infine proroga di cinque anni ala dismissione degli allevamenti di visoni in gabbia. Le novità, rispetto a quanto contenuto nella normativa precedente e in quella comunitaria, sono state introdotte da emendamenti firmati da parlamentari della maggioranza. Le maggiori associazioni animaliste si sono schierate contro il Centro-Destra. Commenta Oscar Grazioli dalle pagine di Libero: “ Lo stato di alimentazione forzata e dolorosa alla base del foie gras è stato a lungo oggetto di dibattiti, si è infatto cercato di capire se l’alimento fosse compatibile con la normativa vigente, che stabilisce che ogni prodotto alimentare deve essere commercializzato solo se salubre. Se si considera che il paté è ottenuto con il fegato di un animale malato è facile intuire come il tasso di colesterolo in esso contenuto sia alquanto elevato” Così l'articolo 12-bis della Legge 306/2004: «Art. 12-bis. – (Proroga di termini in materia di allevamento di animali). – 1. Il termine di cui al numero 19, quinto periodo, dell’Allegato previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, è differito al 31 dicembre 2005. 2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, al quinto periodo del numero 19 dell’Allegato previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, le parole: “è vietato l’uso dell’alimentazione forzata per anatre ed oche e“ sono sostituite dalle seguenti: “è vietata“. 3. Al numero 22 dell’Allegato previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al sesto capoverso, le parole: “31 dicembre 2005“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2010“; b) al settimo capoverso, le parole: “1º gennaio 2008“ sono sostituite dalle seguenti: “1º gennaio 2013“.