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ECM, IL MINISTERO CONFERMA L’OBBLIGO

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“Le riflessioni sulla non obbligatorietà dell’ECM per i liberi professionisti, svolte dal TAR nelle premesse della sentenza, non sono condivisibili né sembrano fondate”. Il Ministero della salute prende posizione sull’obbligo dei sanitari privati di sottostare al programma ECM e pubblica sul sito ufficiale ECM una nota di chiarimento. A seguito della sentenza n. 14062/2004 del 18 novembre 2004 nella quale il Tar del Lazio escludeva i privati dall’obbligo di acquisire i crediti formativi ECM, l’ANMVI aveva inoltrato una nota al Ministro Sirchia per chiedere una tempestiva precisazione ufficiale. Anche la FNOVI aveva chiesto un incontro urgente al Ministro in merito. La risposta della Commissione ECM è arrivata ed è inequivocabile “ si ritiene opportuno ribadire che il programma ECM è obbligatorio per tutti i professionisti della salute; gli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 502 prevedono, in generale, l’obbligo formativo per tutti gli “operatori sanitari”. Non solo. La Commissione torna su un aspetto dell’ECM più volte toccato dal Ministro Sirchia, che lega la formazione continua al mantenimento dell’abilitazione professionale. “La verifica periodica dell’abilitazione professionale- scrive la Commissione- ossia la verifica del mantenimento di adeguati livelli di conoscenze professionali e del miglioramento delle competenze proprie del profilo di appartenenza, è possibile attraverso vari strumenti. L’ECM è, allo stato, l’unico strumento preordinato all’aggiornamento professionale ed alla formazione permanente per tutti i professionisti della salute che consente la verifica periodica del mantenimento dell’abilitazione professionale”. Quanto all’incertezza del quadro normativo in cui si inserisce l’obbligo dei sanitari privati, più volte stigmatizzato dall’ANMVI e dalla FNOVI, la Commissione ribadisce l’imminenza di “ulteriori specifiche disposizioni legislative in materia”. Non ci sono dubbi dunque per la Commissione ECM secondo la quale “ il Programma ECM deve ritenersi obbligatorio per tutti gli operatori sanitari dipendenti, convenzionati o liberi professionisti”. Le considerazioni del TAR sono considerate incidentali e non oggetto del contenzioso: “ il TAR Lazio – scrive la Commissione- non ha affrontato il problema dell’obbligatorietà o meno dell’ECM per i liberi professionisti, ma si è limitato a svolgere, nelle premesse, alcune considerazioni sugli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 502/92, e successive modificazioni, al fine di “chiarire per sommi capi il quadro fattuale e normativo di riferimento del DM impugnato”.