L’SK22U sarà sperimentale anche nel 2005. Il che non significa che i medici veterinari possano trattare alla leggera il loro studio di settore, perchè alla convalida dei parametri in sperimentazione, il Fisco potrà disporre accertamenti retroattivi e prendere per buoni i valori dichiarati nel corso della sperimentazione. Per il momento, la Finanziaria ha escluso l’applicazione di adeguamenti automatici agli studi- un provvedimento che non avrebbe riguardato nell’immediato il settore veterinario- ma con il maxiemendamento del Governo si prevedono controlli più efficaci. È stata infatti definitivamente eliminata la possibilità di revisione degli studi sulla base delle elaborazioni dell'Istat. Si stabilisce che la revisione viene effettuata «di norma» ogni quattro anni dall'entrata in vigore degli studi ovvero dall'ultima revisione, «al fine di mantenere la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono». Si prevede che anche per i contribuenti in contabilità ordinaria non per opzione gli accertamenti possono essere effettuati quando in due periodi su tre consecutivi l'ammontare dei ricavi da studi risulta superiore a quelli dichiarati. E l'accertamento sarà possibile nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria (sia per opzione sia non per opzione) quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale individuati con provvedimento dell'Agenzia. L'adeguamento in dichiarazione può essere effettuato senza penalità in ogni periodo. A condizione che, entro il termine di pagamento a saldo delle imposte sui redditi, venga versata una maggiorazione del 3%, calcolata sulla differenza tra i ricavi o i compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture. La maggiorazione non viene richiesta se questa differenza non risulta superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.( fonte: Il Sole 24 Ore)