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RIFIUTI, UE: REGISTRO OBBLIGATORIO

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L’obbligo di tenere un registro dei rifiuti pericolosi riguarda anche gli studi medici, nonostante non svolgano la loro attività sotto forma di impresa o ente. Lo stabilisce la Corte di Giustizia UE che si è pronunciata su richiesta del tribunale civile di Genova. Il caso, promosso dalla Eco Eridania contro il Ministero dell’Ambiente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri prende avvio da dubbi interpretativi sull’articolo 4 della direttiva 91/689/Cee. In base a tale articolo i produttori di rifiuti pericolosi sono soggetti alla tenuta di un apposito registro. Per produttore, ai sensi della direttiva 75/442/Cee, si intende la persona ”la cui attività ha prodotto rifiuti”. Il Dlgs applicativo delle direttive impone però l’obbligo della tenuta del registro agli enti o ai professionisti che nell’ambito di un’organizzazione di imprese erogano prestazioni sanitarie, ma non ai singoli professionisti che svolgono una professione medica non inquadrata in un’organizzazione d’impresa. Da qui il contenzioso avviato dalla Eco Eridania, prima ingaggiata da alcuni studi dentistici per gestire i loro registri e poi “licenziata” in seguito alla circolare del Ministero dell’Ambiente che precisava l’esclusione degli studi dall’obbligo del registro. L’Eco Eridania ha quindi contestato al Dlgs di violare il dettato comunitario. Secondo la Corte UE dalla definizione di produttore data dalle direttive risulta che con questo temine debbano intendersi “ sia le persone fisiche sia le persone giuridiche senza che abbia rilevanza la forma giuridica sotto cui viene svolta l’attività”. Quindi l’articolo 4 della direttiva 91/689 si applica a tutti i produttori di rifiuti pericolosi indipendentemente dal fatto che siano costituiti o meno come impresa o ente. ( Il Sole 24 Ore Sanità)