Il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (SIRB) non costituisce solamente il fondamento della tracciabilità della carne bovina nell'Unione europea ma, nel quadro della politica agricola comune, esso condiziona anche la concessione agli allevatori dei diversi premi per i bovini, il cui importo complessivo è ammontato a circa 7 miliardi di euro nel 2002 e a 8 miliardi nel 2003 e 2004. Ogni Stato membro ha dovuto creare un SIRB che comprende quattro elementi: i marchi auricolari per l'identificazione individuale dei bovini, un passaporto per ogni bovino, i registri di stalla per le aziende ed una banca dati informatizzata che contiene tutte le informazioni sulle aziende, sui bovini e su tutti i movimenti di questi ultimi. La banca dati, che è l'elemento centrale del sistema, doveva essere operativa in ciascun paese alla scadenza del 31 dicembre 1999. La Corte ha svolto un audit del SIRB a livello della Commissione, esaminando la concezione del sistema ed il monitoraggio della sua attuazione. L’audit si è svolto anche nei quattro Stati membri che possiedono i più ingenti patrimoni zootecnici bovini, ovvero la Germania, la Francia, l'Italia ed il Regno Unito. Negli Stati membri, l'audit ha riguardato l'effettiva capacità del SIRB di seguire i bovini dal momento della nascita o dell'importazione nell'Unione europea sino alla morte o all'esportazione, nonché la capacità del sistema di garantire la verifica degli importi pagati a titolo di aiuti diretti.
Negli Stati membri visitati, il SIRB, introdotto con un ritardo di oltre due anni rispetto alla prevista scadenza del 31 dicembre 1999, presenta notevoli carenze. Non viene garantito il monitoraggio dei passaporti degli animali oggetto di scambi tra gli Stati membri, non vi è alcuno scambio d'informazioni tra le banche dati nazionali, le banche dati sono aggiornate in ritardo ed il livello di affidabilità delle informazioni in esse contenute è ritenuto spesso insufficiente. Il principale rilievo è che il SIRB non garantisce la tracciabilità dei bovini che sono oggetto di movimenti intra- o extracomunitari, sebbene tali movimenti si aggirino sui 3 milioni di capi l'anno (pari a circa il 4% del patrimonio zootecnico).
Il dispositivo è manifestamente perfettibile. Non è stata prevista alcuna procedura per lo scambio dei dati tra Stati membri riguardo ai movimenti di animali, scambio che è di fatto pregiudicato dal formato dei dati che varia a seconda degli Stati membri Alcune imprecisioni nella normativa comunitaria comportano divergenze d'interpretazione, riguardanti ad esempio i termini per l'apposizione dei marchi o la notifica, la nozione stessa di detentore di bovini o la procedura per la restituzione dei passaporti degli animali. La Commissione non è stata infatti incaricata di adottare le misure d'applicazione riguardanti le banche dati ed il loro controllo. Ciò spiega, almeno in parte, le differenze constatate tra Stati membri.
La relazione della Corte formula diverse raccomandazioni, quali la necessità di migliorare il quadro normativo e di dare alla Commissione i mezzi sufficienti per assumere un ruolo di guida del sistema. Sarebbe anche opportuno uniformare le norme di gestione delle banche dati nazionali, definire indicatori di qualità, stabilire un formato di scambio dei dati tra le banche dati nazionali e creare un sistema di certificazione della qualità delle informazioni contenute in tali banche dati. Altre raccomandazioni vertono sui controlli in loco, sulle sanzioni e sui controlli incrociati da effettuare prima del pagamento dei premi.
Nella sua risposta, la Commissione fa osservare come, nella fase di definizione del SIRB, gli Stati membri abbiano respinto l'idea di una completa armonizzazione del contenuto delle banche dati. Ciò spiega in gran parte le carenze rilevate dalla Corte. Peraltro, dopo l'audit della Corte svolto nel 2002, sono state apportate delle modifiche al quadro normativo definito nel 2000 dal Parlamento e dal Consiglio, al fine di precisare maggiormente gli obblighi che incombono agli Stati membri. ( fonte: Unione Europea)