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FNOVI: PRATICANTATO PRIMA DELL'ESAME

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“Affinché il laureato possa acquisire anche tutte quelle nozioni pratiche, deontologiche e normative che lo rendano preparato ad inserirsi nel mondo lavorativo professionale, con competenza e secondo le aspettative dell’utenza, la Federazione degli Ordini ritiene che sia necessario un periodo di praticantato prima dell’esame di Stato, da svolgersi all’interno di strutture veterinarie pubbliche e private o al fianco di professionisti in grado di attestare il profitto acquisito”. E’ questa la proposta della FNOVI per la riforma dell’accesso alla professione allo studio presso il Ministero dell’Università. Venerdì scorso, la Federazione ha consegnato al Sottosegretario al MIUR Maria Grazia Siliquini nel quale si precisa che il praticantato- istituto attualmente non previsto dall’ordinamento della professione veterinaria, ma già introdotto da altre professioni- “deve essere complementare al tirocinio pre-laurea dell’ordinamento didattico universitario vigente”. Favorevole il parere dell’ANMVI, secondo la quale è giusto prevedere un periodo di praticantato al termine del quale sia prevista una valutazione vincolante ai fini dell’accesso all’ esame di Stato. Secondo il sondaggio in corso su @nmvi Oggi, la durata ideale del praticantato è di 1 anno. Per quanto riguarda l’esame di Stato, la FNOVI ha confermato che la prova abilitante “deve poter testare la idoneità del laureato in medicina veterinaria ad espletare le attività della professione”. La Federazione degli Ordini ritiene inoltre che “gli attuali argomenti oggetto della prova dell’esame di Stato devono essere rivisitati e concordati da una commissione paritetica università/professione (Conferenza dei Presidi e Federazione degli Ordini) e che nell’esame medesimo possa essere introdotta una verifica scritta uguale in tutte le sedi universitarie nazionali, possibilmente costituita da test a risposte multiple, prodromica della prova pratico-applicativa vigente. Poiché l’esame di Stato ha valore nazionale, la componente professionale della Commissione d’esame non può essere concordata da ciascuna Università con l’Ordine Provinciale in cui ha sede la Facoltà, ma dall’Università con la FNOVI stessa”.