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AGENZIA, MAXI-EMENDAMENTO DEL GOVERNO

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Ieri il Governo ha presentato in Commissione Affari Sociali della Camera le proprie “proposte emendative” al testo unificato delle pdl sull’istituzione di un’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Alimentare. Gli emendamenti sono volti ad istituire presso il Ministero della salute un Comitato per la Sicurezza alimentare e, se approvati cancellerebbero ben 8 articoli del testo unificato. Numerose le proteste sollevate in Commissione. Il Presidente Giuseppe Palumbo è intervenuto per ricordare che “esistono precedenti di emendamenti del Governo interamente sostitutivi dell'articolato di un progetto di legge”. Gli emendamenti prevedono: «Art. 1. (Comitato nazionale per la sicurezza alimentare) 1. Ai fini del potenziamento delle attività di controllo nel settore della sicurezza alimentare e della sanità veterinaria e per rispondere adeguatamente alle esigenze derivanti dall'assegnazione all'Italia dell'Autorità europea per la sicurezza Alimentare (EFSA) viene istituito presso il Ministero della salute il Comitato per la Sicurezza alimentare. Art. 2. (Compiti) 1. Il Comitato di cui all'articolo 1 svolge i seguenti compiti: a) Garantisce i rapporti con l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare di cui al Regolamento (CE) n. 178/2002; b) Promuove e coordina la definizione di metodi uniformi per la valutazione del rischio alimentare; c) Propone i metodi di pianificazione dei programmi di monitoraggio e sorveglianza: Per la vigilanza e controllo della sicurezza dei prodotti agroalimentari; Per la verifica per la corretta applicazione della normativa relativa alla sicurezza alimentare e alle biotecnologie; d) Monitora le attività di sorveglianza nel settore della sicurezza alimentare, valuta e comunica i risultati. 2. Il Comitato, sentita la Consulta di cui all'articolo 4, propone agli organi e istituzioni competenti: Metodi per l'acquisizione e l'analisi dei dati necessari per i compiti di cui al comma 1; Indirizzi per l'attività di ricerca e studio sulla sicurezza e sugli aspetti qualitativi degli alimenti; Indirizzi per la formazione delle linee guida per gli operatori e per le organizzazioni sulla sicurezza e qualità delle produzioni agro-alimentari; Indirizzi per programmi di formazione per gli operatori del settore alimentare; Indirizzi e metodi per la consultazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori, nonché delle rappresentanze dei settori produttivi e delle parti interessate alla sicurezza alimentare. 3. Il Comitato esamina le problematiche in materia di sicurezza alimentare proposte dal Presidente e dai vice Presidenti, in relazione alle attività dell'Autorità Europea per la sicurezza Alimentare (EFSA) e a quelle dei corrispondenti organismi degli Stati dell'Unione Europea. Art. 3. (Composizione del comitato) 1. Il Comitato, presieduto dal Ministro della Salute o suo delegato, è composto dai seguenti membri: Uno designato dal Ministro della salute; Due designati dal Ministro delle Politiche Agricole e forestali di cui uno con finzioni di vice presidente; Quattro designati dalla conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, di cui uno con funzioni di vice presidente. 2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro della salute. Il mandato dei membri è quadriennale ed è rinnovabile una volta. 3. La segreteria del Comitato è assicurata dal Dipartimento della prevenzione e della Comunicazione del Ministero della salute e dal dipartimento delle qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle Politiche agricole e forestali che, con provvedimento congiunto, curano l'organizzazione della segreteria, che ha sede presso il Ministero della salute. 4. Il Comitato approva il regolamento di funzionamento interno e le procedure per la scelta degli esperti scientifici di cui al successivo articolo 4, comma 2, entro 60 giorni dalla data del proprio insediamento. Art. 4. (Consulta scientifica) 1. Il Comitato si avvale di una Consulta scientifica composta da: Due esperti nominati dal Ministro della salute di cui uno con funzioni di presidente; Due esperti nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali; Sei esperti nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano di cui uno scelto tra i Direttori degli Istituti zooprofilattici sperimentali; Il direttore dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), Il direttore dell'Istituto Superiore di sanità (ISS). 2. La Consulta scientifica, in relazione ai compiti di cui al successivo comma 4, può avvalersi della collaborazione di esperti indipendenti competenti nella materia relativa al singolo argomento trattato, anche attivando specifici gruppi di lavoro. 3. Le procedure per il funzionamento della consulta scientifica e dei gruppi di esperti scientifici e per la loro collaborazione sono contenute nel regolamento di funzionamento interno del Comitato. 4. La Consulta ha il compito di formulare pareti nelle seguenti materie: a) additivi alimentari, aromatizzanti, coadiuvanti tecnologici e materiali a contatto con gli alimenti; b) additivi, sostanze, mangimi e prodotti destinati alla alimentazione degli animali; c) salubrità nei vegetali, prodotti fitosanitari e loro residui; d) organismi geneticamente modificati; e) prodotti biologici, f) prodotti dietetici, alimentazione, allergie e nutrizione umana; g) pericolo biologico e ambientale; h) residui e contaminanti della catena alimentare; i) salute e benessere animale. j) Metodi di produzione, trasformazione, conservazione confezionamento e trasporto dei prodotti agroalimentari. Art. 5. (Finanziamento)1. Il finanziamento delle attività previste dalla presente legge, svolte direttamente dai Ministeri o dagli Enti da essi vigilati o dalle strutture ad essi collegate, è posto a carico delle ordinarie dotazioni di bilancio per il cinquanta per cento dello stato di previsione del Ministero della Salute e per il cinquanta per cento di quello del Ministero delle Politiche agricole e forestali. 2. Le spese di funzionamento del Comitato sono poste a carico, per ciascuno dei componenti, delle Amministrazioni competenti alla designazione».