La Sezione XLI della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza 46 del 10 Ottobre 2003, esprime una posizione favorevole al ricorso presentato in appello da un libero professionista, dopo il rifiuto della Commissione Tributaria Provinciale motivato soltanto da aspetti puramente formali. La sentenza certamente molto innovativa nelle sue motivazioni potrà diventare un riferimento importante per molti altri ricorsi presentati da liberi professionisti che ritengono di non dover essere assoggetati all'IRAP.
Il punto importante, che rischia di mettere seriamente in discussione la stessa logica impositiva nei confronti dei liberi professionisti è la sostanziale equiparazione di questi con i lavoratori autonomi evidenziando aspetti comuni fra il lavoro autonomo e quello subordinato.
Infatti, il Giudice, evidenziando che il concetto di attività autonoma organizzata non può sussistere se vi è assoluta inesistenza di capitali o lavoro altrui, esclude questa attività dal presupposto di imposta ex articolo 2 del decreto legislativo 446 del 15 Dicembre 1977 istitutivo dell'IRAP. Il punto però più innovativo della sentenza è quello in cui il giudice riferendosi sempre al caso in discussione, e quindi alla maggior parte delle attività libero professionali, afferma:" la nuova ricchezza è prodotta dal lavoro personale del ricorrente, esattamente come avviene per un lavoro subordinato." Equiparando il reddito del lavoro autonomo a quello dipendente esclude definitivamente l'imposizione dell'IRAP sui redditi di lavoro professionale che non esprimano investimento di capitali e lavoro di terzi. ( Il Sole-24 Ore, 27 Febbraio 2004 )