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TAR: SUL SINDACO PREVALE IL VETERINARIO

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Il TAR dell’Abruzzo, con una sentenza del 27 gennaio ( n. 12), è intervenuto per dirimere il braccio di ferro tra il sindaco di un comune abruzzese e un veterinario del servizio igiene della ASL, dando ragione a quest’ultimo. Il veterinario aveva disposto la chiusura di una macelleria perché dai controlli effettuati era emerso che accanto all’attività di vendita al pubblico di carne fresca veniva svolta, in mancanza dei necessari requisiti igienico sanitari anche al produzione di insaccati e prodotti pronti a cuocere. Il sindaco aveva rimosso il provvedimento e diffidato il veterinario dall’assumere per il futuro analoghi provvedimenti. Il Tar ha dato ragione al veterinario: non spetta al sindaco intervenire, bensì alla ASL, in base al Dpr 327/1980 e all’articolo 8 dell’Dlgs 507/99. Anche la normativa regionale attribuisce ai Comuni funzioni di ispezione e vigilanza veterinaria sugli stabilimenti di lavorazione e di trasformazione delle carni, precisando però che i Comuni esercitano le funzioni a loro attribuite mediante le USL e che l’attività istruttoria, ispettiva, di accertamento, di vigilanza e di controllo è svolta proprio dal servizio veterinario della ASL.